RU 2020 3917
Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)
Modifica dell’11 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 20161 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1ter
Un PCG non autonomo comprende medicamenti contenenti determinati principi attivi utilizzati per il trattamento di una malattia che di per sé non è particolarmente costosa, ma che combinata con una data altra malattia particolarmente costosa può comportare costi supplementari e di conseguenza un ulteriore aumento del rischio di malattia. Il PCG non autonomo costituisce, insieme al PCG per la malattia particolarmente costosa, un PCG combinato.
Art. 5 cpv.2, frase introduttiva e 5
Un assicurato soddisfa le condizioni per l’attribuzione a un PCG se nel corso dell’anno precedente gli è stato dispensato un determinato numero minimo di dosi giornaliere standard o di confezioni di medicamenti:
Il DFI stabilisce il numero minimo di dosi giornaliere standard o di confezioni di medicamenti per ogni PCG.
Art. 6 cpv.3 e 4
Gli assicuratori devono fornire i dati entro il 31 marzo.
La fornitura di dati deve prendere in considerazione le prestazioni fatturate e i cambiamenti registrati nell’effettivo degli assicurati fino a un mese prima della scadenza del termine di cui al capoverso3 riguardanti l’anno civile determinante per il rilevamento dei dati.
Art. 8 cpv.1
Gli organi di revisione degli assicuratori riferiscono all’istituzione comune entro il 15 aprile sull’esattezza e la completezza dei dati forniti secondo l’articolo 6.
Art. 10 cpv.3
Se, sulla base dei dati, riscontra che una persona è assicurata per 13 o più mesi nello stesso anno civile, comunica a ciascun assicuratore interessato:
il corrispondente numero di riga della fornitura di dati degli assicuratori interessati;
nome e numero d’identificazione dell’altro assicuratore o degli altri assicuratori.
Art. 18a cpv. 4
L’istituzione comune calcola per ciascun Cantone:
lo sgravio e la quota parte di ciascun assicuratore allo sgravio;
la quota parte di ciascun assicuratore al finanziamento dello sgravio.
Art. 20 Saldo e informazione
Per la compensazione dei rischi dell’anno precedente, l’istituzione comune comunica a ciascun assicuratore entro il 10 giugno:
il corrispettivo saldo, per Cantone e gruppo di rischio, con i dati seguenti: 1. i mesi d’assicurazione, 2. la somma delle tasse di rischio e quella dei contributi compensativi, 3. la somma dei supplementi per PCG, 4. la somma degli sgravi e quella degli aggravi derivanti dalle ripercussioni della quota parte dell’assicuratore al finanziamento dello sgravio, 5. il totale delle somme di cui ai numeri2, 3 e 4;
i dati seguenti delle persone assicurate presso di lui nell’anno di compensazione: 1. i PCG dell’anno precedente, 2. l’indicazione se una persona è stata ricoverata in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente, 3. l’indicazione se la persona ha cambiato assicuratore nel corso dell’anno precedente.
Trasmette i dati di cui al capoverso1 lettera b unitamente al numero della riga corrispondente alla fornitura dei dati da parte dell’assicuratore.
Art. 22 cpv.2, 4 e 6
Dopo ogni calcolo della compensazione dei rischi, allestisce una statistica concernente:
i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi: per gruppi di rischio, per Cantone e per tutta la Svizzera;
i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi per PCG: per tutta la Svizzera;
gli importi delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per i gruppi di rischio: per Cantone;
i supplementi per PCG;
lo sgravio degli assicuratori per singolo giovane adulto: per Cantone;
l’aggravio degli assicuratori per singolo assicurato che ha già compiuto 26 anni sulla base delle ripercussioni delle quote parte degli assicuratori al finanziamento dello sgravio: per Cantone.
La statistica e il rapporto devono essere pubblicati ogni anno entro il 10 giugno.
Ai fini del calcolo dei premi dei giovani adulti, l’istituzione comune pubblica ogni anno entro il 10 giugno i dati seguenti concernenti i minorenni, forniti in virtù dell’articolo 6 in forma aggregata, per sesso e in presenza di una degenza in un ospedale nel corso dell’anno precedente:
mesi d’assicurazione: per Cantone e per tutta la Svizzera;
prestazioni lorde: per Cantone e per tutta la Svizzera;
partecipazioni ai costi: per Cantone e per tutta la Svizzera.
Art. 26 cpv.2
L’istituzione comune può utilizzare i dati forniti dagli assicuratori solo per l’esecuzione della compensazione dei rischi, l’allestimento della statistica, il controllo dei dati e la comunicazione di cui all’articolo 10 capoverso3.
II
L’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 9 cpv.2
Se un assicuratore viene a conoscenza del fatto che una persona è assicurata contemporaneamente presso uno o più altri assicuratori, segnatamente mediante una comunicazione dell’istituzione comune secondo l’articolo 10 capoverso3 dell’ordinanza del 19 ottobre 20163 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malat- tie, decide, sentita questa persona, di porre fine ai rapporti assicurativi non conformi alle disposizioni della LAMal.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |