RU 2020 3987
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri
dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica dell’8 ottobre 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 10 ottobre 20202.
8 ottobre 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 9 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Allegato
(art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Art. N. 2
Zone infette Gli Stati membri dell’UE nonché le zone infette secondo la direttiva 2002/60/ CE3 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1 sono stabiliti nelle seguenti decisioni di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, (UE) 2020/1270 dell’11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 297I dell’11.9.2020, pag.1. Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione, (UE) 2020/1391 del 2 ottobre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 321 del 5.10.2020, pag. 5.
Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite tali zone infette: Germania
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.