RU 2020 423
Ordinanza
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri
dell’UE, Islanda e Norvegia
(OITE-UE)
Modifica del 15 gennaio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli6 capoverso3, 7 capoverso1, 9, 14 capoverso1, 15a capoverso2 e
capoverso1 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso1, 25 capoverso1, 53a capoverso2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),
Art. 3 cpv.1
Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie, l’ordinanza del 16 dicembre 20167 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e l’ordinanza del 16 dicembre 20168 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 4 lett. c n. 3, d, f e g
Nella presente ordinanza si intende per:
prodotti animali: 3. sperma, ovuli ed embrioni animali destinati alla riproduzione;
sottoprodotti di origine animale: 1. corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, 2. prodotti di origine animale e resti alimentari ai sensi dell’articolo3 lettera p dell’ordinanza del 25 maggio 20119 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, 3. sperma, ovuli ed embrioni animali a destinazione diversa della riproduzione;
«Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/62510;
partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione;
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p.1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019, p.4.
Art. 5a cpv.2 lett. a n. 2
È consentita:
a. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che: 2. sono accompagnati da un certificato in formato cartaceo secondo l’articolo4 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/185011 emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
Art. 6 cpv.1 e 3
Gli animali e i prodotti animali possono essere importati soltanto se i certificati sanitari, prescritti dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, sono allegati alla partita in formato cartaceo o elettronico.
Se non è prescritto un certificato sanitario, la partita deve essere provvista di un documento commerciale in formato cartaceo o elettronico.
Art. 7 cpv.1 lett. b
È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:
b. sottoprodotti delle categorie1 e 2 ai sensi degli articoli5 e 6 OSOAn12, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201113;
Art. 10 cpv.2 e 3
I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati alla partita in originale cartaceo o elettronico e accompagnarla fino all’azienda di destinazione.
L’autorità competente deve firmare i certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico. Là dove previsto, i certificati possono essere firmati anche da un’impresa autorizzata a emetterli.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, versione della GU L 271 del 16.10.2015, p.1.
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, p.1; da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177, GU L 185 dell’11.7.2019, p. 26.
Art. 16, rubrica
Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento
Art. 18 Bestiame da macello
Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 201614 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
Art. 24 cpv.3 lett. f
Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:
f. articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento);
Art. 25 cpv.1 lett. e
Per l’esportazione di animali e prodotti animali dal territorio d’importazione valgono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione:
e. articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento).
Art. 28 frase introduttiva e lett. b
I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto se la partita è provvista di un certificato sanitario in formato cartaceo o elettronico emesso mediante TRACES:
b. proteine animali trasformate ai sensi dell’articolo3 lettera hbis OSOAn15.
Art. 34 cpv.2 e 3
In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e—dec», l’AFD controlla in funzione dei rischi se sono provviste dei certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti.
Nelle restanti partite importate e in transito, l’AFD può controllare a campione se sono provviste dei documenti di accompagnamento necessari.
Art. 46 cpv.2
Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.
Art. 48 cpv.4
È fatto salvo l’articolo 37 LDerr.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.
15 gennaio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |