RU 2020 4615
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis cpv.1
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
600 17 400 0,752
400 21 400 0,769
400 23 800 0,786
800 26 200 0,804
200 28 600 0,821
600 31 000 0,838
000 33 400 0,873
400 35 800 0,907
800 38 200 0,942
200 40 600 0,977
600 43 000 1,011
000 45 400 1,046
400 47 800 1,098
800 50 200 1,149
200 52 600 1,201 Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
600 55 000 1,253
000 57 400 1,305
Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza
Il contributo per l’assistenza ammonta a 33,50 franchi all’ora.
Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 50,20 franchi all’ora.
L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 89,30 franchi per notte.
Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |