RU 2020 503
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione
europea
Modifica del 19 febbraio 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20201 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 21 febbraio 20202.
19 febbraio 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 20 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Allegato
(art. 1–3) Stati membri e zone interessati
1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE colpiti
Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, (UE) 2020/47 del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/210, GU L 43 del 17.2.2020, pag. 77.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza
2 Stati membri dell’UE colpiti
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglianza secondo la decisione di esecuzione (UE) 2020/47: Germania Polonia Romania Slovacchia Ungheria