RU 2020 5427
Ordinanza
relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca
e dell’innovazione
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica dell’11 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
Art. 30 cpv. 2
Può inoltre fissare una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi del progetto inferiore al 50 per cento se si tratta di un progetto d’innovazione a cui partecipano esclusivamente imprese con un massimo di 500 addetti in equivalenti a tempo pieno. In tal caso, la partecipazione del partner attuatore ammonta tuttavia:
almeno al 30 per cento;
almeno al 20 per cento per i progetti che: 1. contribuiscono a gestire i cambiamenti strutturali, in particolare sviluppando nuovi modelli imprenditoriali o attuando innovazioni radicali o distruttive, e 2. richiedono il ricorso alle prestazioni di fornitori specializzati esterni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |