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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti

AS 2020 5433 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 nov 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-5433/it/ordinanza-dell-istituto-svizzero-per-gli-agenti-terapeutici-sui-suoi-emolumenti

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (RS 812.214.5)

RU 2020 5433

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
sui suoi emolumenti
(OEm-Swissmedic)

Modifica del 30 ottobre 2020

Approvata dal Consiglio federale il 25 novembre 2020

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 14 settembre 20181 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti è modificato secondo la versione qui annessa.

Footnotes

  1. [1] RS 812.214.5

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

30 ottobre 2020 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Lukas Bruhin

Allegato 1

(art. 4 cpv. 1) Emolumenti per medicamenti per uso umano e veterinario N. I n. 6 e 7 Medica- Medicamenti per menti uso umano veterinari

Emolumenti per variazioni di tipo IB 6.1 Variazioni minori di tipo IB 750.– 750.–

Emolumenti per variazioni di tipo IA 7.1 Variazioni minori di tipo IA, notifica immediatamente dopo l’attuazione della variazione 200.– 200.– 7.2 Variazioni minori di tipo IA, notifica entro 12 mesi dall’attuazione della variazione 200.– 200.–