RU 2020 5433
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
sui suoi emolumenti
(OEm-Swissmedic)
Modifica del 30 ottobre 2020
Approvata dal Consiglio federale il 25 novembre 2020
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 14 settembre 20181 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
30 ottobre 2020 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Lukas Bruhin
Allegato 1
(art. 4 cpv. 1) Emolumenti per medicamenti per uso umano e veterinario N. I n. 6 e 7 Medica- Medicamenti per menti uso umano veterinari
Emolumenti per variazioni di tipo IB 6.1 Variazioni minori di tipo IB 750.– 750.–
Emolumenti per variazioni di tipo IA 7.1 Variazioni minori di tipo IA, notifica immediatamente dopo l’attuazione della variazione 200.– 200.– 7.2 Variazioni minori di tipo IA, notifica entro 12 mesi dall’attuazione della variazione 200.– 200.–