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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

AS 2020 5759 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 11 nov 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-5759/it/ordinanza-sui-sistemi-d-informazione-nel-campo-dell-agricoltura

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (RS 919.117.71),

RU 2020 5759

Ordinanza
sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
(OSIAgr)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 27 cpv.2 e 3

2A scopo di ricerca e studio nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli2, 6 lettere a-d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell’UFAG.

Abrogato

Footnotes

  1. [2] RS 910.11

Footnotes

  1. [1] RS 919.117.71

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(n. II) Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 16 giugno 20062 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:

Allegato 1 n. 10.2 e 10.3 10.2 Richiesta di installazione di una possibilità per rendere accessibili i dati a terzi (art. 27 cpv. 9):

  1. importo forfettario unico per il trattamento della prima richiesta 1900

  2. importo forfettario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva 700 10.3 Installazione e gestione dell’accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9):

  3. importo forfettario unico per l’installazione dell’accesso ai dati 500

  4. importo forfettario annuo a copertura dei costi di gestione dell’accesso ai dati 200

  5. importo forfettario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accessibilità ai dati 600–3200