RU 2020 5759
Ordinanza
sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
(OSIAgr)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 27 cpv.2 e 3
2A scopo di ricerca e studio nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli2, 6 lettere a-d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell’UFAG.
Abrogato
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(n. II) Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 16 giugno 20062 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:
Allegato 1 n. 10.2 e 10.3 10.2 Richiesta di installazione di una possibilità per rendere accessibili i dati a terzi (art. 27 cpv. 9):
importo forfettario unico per il trattamento della prima richiesta 1900
importo forfettario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva 700 10.3 Installazione e gestione dell’accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9):
importo forfettario unico per l’installazione dell’accesso ai dati 500
importo forfettario annuo a copertura dei costi di gestione dell’accesso ai dati 200
importo forfettario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accessibilità ai dati 600–3200