RU 2020 6125
Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica
di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici
Chi importa, commercializza o cede in Svizzera pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (UE) 2020/7402 deve soddisfare le esigenze definite nell’allegato 4.2.
II
L’allegato1.5 è modificato secondo la versione qui annessa.
L’allegato 4.2 è sostituito dalla versione qui annessa.
Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE)
n. 1222/2009, versione secondo GU L 177 del 5.6.2020, pag.1.
III
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
L’allegato1.5 della presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1.5
(art. 4 cpv.1, 5 cpv.1, 6 cpv.1, 7 cpv.1, 8 cpv. 1) Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete
Art. N. 3 .1
Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/20223 nonché degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20174; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.
Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134.
Allegato 4.2
(art. 13) Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui all’articolo 2 paragrafo1 del regolamento (UE) 2020/7405. 1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/740. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 numero1 del regolamento (UE) 2020/740 e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/20096.
2 Indicazioni ed etichettatura
2.1 Chi importa in Svizzera pneumatici di cui al numero1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4 paragrafi 1–4, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2020/7407. 2.2 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/740. 2.3 Chi, per un’automobile nuova, offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici di cui al numero1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/740. 2.4 L’indicazione dei parametri degli pneumatici conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2020/740 e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (UE) 2020/740. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
3 Procedura di valutazione della conformità Le informazioni da fornire sui parametri dell’etichettatura degli pneumatici
di cui al numero1 sono determinate conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/7408.
Cfr. nota a piè pagina relativa all’art.13.
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543 della Commissione del 3 aprile 2019, GU L 95 del 4.4.2019, pag.1.
Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 13.
Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 13.