Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

AS 2020 6413 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 18 dic 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2020-6413/it/ordinanza-concernente-l-introduzione-graduale-della-libera-circolazione-delle-persone-tra-la-confederazione-svizzera-e-l-unione-europea-e-i-suoi-stati-membri-nonche-gli-stati-membri-dell-associazione-europea-di-libero-scambio-ordinanza-sull-introduzione-della-libera-circolazione-delle-persone-olcp

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (RS 142.203)

RU 2020 6413

Ordinanza
concernente l’introduzione graduale della libera circolazione
delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea
e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea
di libero scambio
(Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone,
OLCP)

Modifica del 18 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone nella versione introdotta con la modifica del 22 marzo 20192 è modificata come segue:

Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 20045 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 20086 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania; in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20167 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;

in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20018 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS); in esecuzione dell’Accordo del 25 febbraio 201910 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini); in esecuzione dell’Accordo del 14 dicembre 202011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),

Art. 1 cpv.3

Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.

Art. 2 cpv.5

La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di

giorni lavorativi per anno civile secondo l’articolo9 capoverso 1bis primo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l’articolo 32a capoverso1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.

Footnotes

  1. [1] RS 142.203
  2. [2] RU 2020 5853
  3. [3] RS 142.20
  4. [4] RS 0.142.112.681
  5. [5] RU 2006 995
  6. [6] RS 0.142.112.681.1
  7. [7] RU 2016 5251
  8. [8] RU 2003 2685
  9. [9] RS 0.632.31
  10. [10] RS 0.142.113.672; RU 2020 6451
  11. [11] RS 0.946.293.671.2; RU 2020 6675

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr