RU 2020 6413
Ordinanza
concernente l’introduzione graduale della libera circolazione
delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea
e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea
di libero scambio
(Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone,
OLCP)
Modifica del 18 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone nella versione introdotta con la modifica del 22 marzo 20192 è modificata come segue:
Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 20045 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 20086 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania; in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20167 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20018 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS); in esecuzione dell’Accordo del 25 febbraio 201910 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini); in esecuzione dell’Accordo del 14 dicembre 202011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),
Art. 1 cpv.3
Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.
Art. 2 cpv.5
La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di
giorni lavorativi per anno civile secondo l’articolo9 capoverso 1bis primo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l’articolo 32a capoverso1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |