RU 2020 827
Ordinanza
sull’esportazione e l’intermediazione di beni
per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
(OICoM)
Modifica del 25 febbraio 2020
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 13 dell’ordinanza del 13 maggio 20151 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM),
ordina:
I
L’allegato dell’OICoM è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2020.
25 febbraio 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
Allegato
(art.1 e 3) Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI2 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati: 2. 5D001, se riguarda il software relativo agli ECN 5A001.f e 5A001.j; 3. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa agli ECN 5A001.f e 5A001.j; 4. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004; 5. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004.