RU 2021 124
Memorandum of Understanding del 14 febbraio 2011 tra il consiglio federale svizzero e il governo della repubblica federale della Nigeria che istituisce un partenariato sulla migrazione
www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Memorandum d’intesa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria che istituisce un partenariato sulla migrazione
Concluso il 14 febbraio 2011 Entrato in vigore il 14 febbraio 2011
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria detti in seguito «le Parti», memori dell’Accordo del 9 gennaio 20031 relativo alle questioni d’immigrazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria; consapevoli degli strumenti multilaterali internazionali in materia di migrazione cui le Parti hanno aderito, nonché di altri pertinenti strumenti internazionali; riferendosi ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati, emendata dal Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati; prendendo atto della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 20004 contro la criminalità organizzata transnazionale e dei suoi protocolli addizionali sulla tratta di persone5 e sul traffico di migranti6; determinati, in base al principio di reciprocità, ad approfondire e ampliare il mutuo dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, a individuare le opportunità che si offrono in tale ambito e a trovare soluzioni costruttive alle sfide poste dalla migrazione globale; desiderosi di migliorare la cooperazione tra le Parti allo scopo di promuovere l’attuazione delle disposizioni in materia di migrazione nonché il rispetto e la garanzia dei RS 0.142.395.941 2021-0607 RU 2021 124 Partenariato sulla migrazione. Memorandum d’intesa con Nigeria RU 2021 124 diritti fondamentali dei migranti, conformemente alla legislazione nazionale vigente in ciascuno Stato; ribadendo l’intenzione comune di lottare efficacemente contro la migrazione irregolare, segnatamente contro la tratta di persone e il traffico di migranti; hanno convenuto quanto segue:
Art. I Obiettivo Le Parti instaurano un dialogo regolare onde migliorare la cooperazione in materia di migrazione.
Art. II Ambiti di cooperazione La cooperazione riguarda i seguenti ambiti: – lotta al traffico di migranti, alla tratta di persone e al traffico di stupefacenti; – consolidamento della capacità delle autorità amministrative competenti in materia di migrazione; – aiuto al ritorno; – riammissione e reintegrazione; – prevenzione della migrazione irregolare; – migrazione e sviluppo (compresi i trasferimenti di fondi privati, la diaspora, la fuga e l’acquisizione di cervelli [«brain drain and gain»]); – assistenza per consentire l’identificazione; – promozione e salvaguardia dei diritti dell’uomo; – individuazione di documenti contraffatti o falsificati; – gestione e controlli di frontiera; – migrazione regolare (compreso il rilascio dei visti, le questioni consolari, il consolidamento delle capacità amministrative e gli scambi in ambito di formazione e formazione continua); e – altri ambiti concernenti la circolazione delle persone entro il territorio di ciascuna Parte.
Art. III Autorità competenti Il Consiglio federale svizzero designa l’Ufficio federale della migrazione e il Governo della Repubblica federale di Nigeria designa il Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Nigeria quali rispettive autorità competenti per l’applicazione del presente Memorandum d’intesa e per tutte le questioni a esso connesse.
Partenariato sulla migrazione. Memorandum d’intesa con Nigeria RU 2021 124 Art. IV Istituzione di un comitato tecnico comune 1. È istituito un Comitato tecnico comune incaricato di coordinare e attuare le disposizioni del presente Memorandum d’intesa. 2. Composto di esperti tecnici di entrambe le Parti, il Comitato si riunisce due volte all’anno, alternativamente in Svizzera e in Nigeria. 3. Il Comitato definisce le proprie regole procedurali.
Art. V Entrata in vigore Il presente Memorandum d’intesa entra in vigore all’atto della firma da parte di entrambe le Parti.
Art. VI Emendamenti Le Parti possono notificarsi per scritto e convenire emendamenti o revisioni del presente Memorandum d’intesa.
Art. VII Durata e denuncia Il presente Memorandum d’intesa è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica scritta per via diplomatica all’altra Parte. In tal caso, il Memorandum d’intesa cessa di avere efficacia 90 (novanta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte.
Fatto a Berna, il 14 febbraio 2011, in due esemplari in lingua inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica federale di Nigeria: Simonetta Sommaruga Henry Odein Ajumogobia Partenariato sulla migrazione. Memorandum d’intesa con Nigeria RU 2021 124