RU 2021 145
Ordinanza 3
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 3 COVID-19)
Modifica del 12 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 23, rubrica
Deroghe per i dispositivi medici: in generale
Art. 23a Deroghe per i dispositivi medici: test autodiagnostici SARS-CoV-2
Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l’immissione in commercio di test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2), destinati dal fabbricante a essere utilizzati dal pubblico per l’autodiagnosi (test autodiagnostici SARS-CoV-2) e non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 10 ODmed2.
La richiesta deve contenere i seguenti dati:
descrizione del dispositivo;
prova del deposito di una domanda di procedura di valutazione della conformità del prodotto presso un organismo di valutazione della conformità designato secondo il diritto svizzero o presso un organismo notificato secondo il diritto UE;
se nessun organismo accetta la domanda di cui alla lettera b, copie del rifiuto di almeno due organismi;
marcatura CE del test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale sul quale si basa il test autodiagnostico SARS-CoV-2;
2021-0704 RU 2021 145
prova dell’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 24a e dei criteri minimi secondo l’allegato 5a numero 3;
prova dell’idoneità all’uso del prodotto quale test autodiagnostico;
prova dell’adempimento dei requisiti essenziali per i dispositivi per test autodiagnostici secondo l’allegato I della direttiva 98/79/CE3;
analisi attuale dei rischi che tenga conto dei rischi legati all’uso per l’autodiagnosi;
etichetta del dispositivo e istruzioni per l’uso nelle tre lingue ufficiali.
L’autorizzazione è concessa al fabbricante o al suo rappresentante svizzero. Può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.
Art. 23b
Art. 24, rubrica, cpv., frase introduttiva, bis,, frase introduttiva e lett. b,114
nonché 4bis Esecuzione di test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale nonché dispensazione e impiego di test autodiagnostici SARS-CoV-2
I test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale possono essere eseguiti unicamente nelle seguenti strutture:
Possono essere eseguiti anche in e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio nonché da assistenti secondo la legge federale del 19 giugno 19594 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).
Le strutture di cui ai capoversi1 lettera b e 1 bis possono eseguire test rapidi SARS- CoV-2 per uso professionale senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16 LEp e al di fuori di sistemi chiusi se soddisfano i requisiti seguenti:
b. i test sono eseguiti soltanto da persone appositamente formate e secondo le istruzioni del fabbricante del test;
I test autodiagnostici SARS-CoV-2 possono essere dispensati e impiegati se:
sono destinati, secondo le indicazioni del fabbricante, a essere utilizzati dal pubblico per l’autodiagnosi e certificati di conseguenza o autorizzati da Swissmedic secondo l’articolo 23a;
soddisfano i requisiti dell’articolo 24a e i criteri minimi secondo l’allegato 5a numero 3;
sono dispensati al pubblico da farmacie.
Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, GU L 331 del7.12.1998, pag.1; modificata da ultimo dalla direttiva 2011/100/UE, GU L 341 del22.12.2011, pag. 50.
Art. 24a, rubrica e cpv.2
Test rapidi SARS-CoV-2 ammessi
Al posto dei sistemi di test di cui al capoverso1, in casi specifici possono essere impiegati anche sistemi di test che sono stati validati da un laboratorio europeo riconosciuto o da una struttura europea riconosciuta, a condizione che l’UFSP riconosca questa validazione.
Art. 24b Comunicazione del risultato positivo del test al Cantone in assenza di un test diagnostico di conferma
Se dopo il risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 non è eseguito un test diagnostico di conferma e il DFI non ha stabilito la dichiarazione dei risultati dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo l’articolo19 dell’ordinanza del 29 aprile 20155 sulle epidemie, la struttura o la persona responsabile dell’esecuzione del test deve comunicare il risultato positivo al servizio cantonale competente in materia di tracciamento dei contatti.
Art. 26 Assunzione delle spese per le analisi per il SARS-CoV-2
La Confederazione assume le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 alle condizioni di cui all’allegato6 e fino agli importi massimi fissati nell’allegato6.
Settimanalmente l’UFSP pubblica sul suo sito Internet il numero di analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato6 numero1 eseguite in Svizzera e in Liechtenstein durante una settimana civile. Il DFI può adeguare gli importi massimi all’evoluzione dei costi effettivi.
Per le analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato6, sul mandato indirizzato al laboratorio devono figurare i dati necessari per la fatturazione elettronica, in particolare il numero di assicurato o di cliente dell’assicuratore della persona testata.
Per le prestazioni secondo l’allegato6 non è dovuta nessuna partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 19946 sull’assicurazione malattie (LAMal).
Nel quadro delle prestazioni secondo l’allegato6, i fornitori di prestazioni non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test. Devono inoltre far usufruire al debitore della rimunerazione gli sconti diretti o indiretti sugli importi secondo l’allegato6.
Art. 26a Debitori della rimunerazione delle prestazioni
Se la prestazione nell’ambito di un’analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 numero1 è eseguita da un fornitore di prestazioni in possesso di un numero di registro dei codici creditori (numero RCC) o se il test autodiagnostico SARS-CoV-2 secondo l’allegato6 numero 3.3 è dispensato da un fornitore di prestazioni in possesso di un numero RCC, sono debitori della rimunerazione delle prestazioni secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal7 i seguenti assicuratori:
per le persone che dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal: la cassa malati secondo l’articolo2 della legge del 26 settembre 20148 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie presso la quale è assicurata la persona testata;
per le persone coperte contro malattia dall’assicurazione militare: l’assicurazione militare;
per le persone che non dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal: l’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal.
Se la prestazione nell’ambito di un’analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 numero1 è eseguita da un fornitore di prestazioni non in possesso di un numero RCC, è debitore della rimunerazione delle prestazioni il Cantone in cui è eseguito il prelievo del campione.
Se l’analisi per il SARS-CoV-2 è eseguita secondo l’allegato6 numeri1.1.1 lettere i e j,1.4.1 lettere h e i e 3.1.1 lettera a, i fornitori di prestazioni possono scegliere quale debitore della rimunerazione delle prestazioni:
l’assicuratore di cui al capoverso1 che è debitore della rimunerazione delle prestazioni secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal; o
il Cantone in cui è eseguito il prelievo del campione per il SARS-CoV-2.
Se l’analisi per il SARS-CoV-2 è eseguita secondo l’allegato6 numeri2, 3.1.1 lettere b e c e 3.2.1 lettere b e c, è debitore della rimunerazione delle prestazioni il Cantone in cui è eseguito il prelievo del campione per il SARS-CoV-2.
Art. 26b Procedura se le prestazioni sono a carico dell’assicuratore
Se secondo l’articolo 26a capoversi1 e 3 lettera a il debitore della rimunerazione delle prestazioni è l’assicuratore, i fornitori di prestazioni inviano all’assicuratore competente la fattura per le prestazioni secondo l’allegato6 per persona testata di volta in volta o cumulando le prestazioni trimestralmente, al più tardi nove mesi dopo la fornitura delle prestazioni. La fattura può comprendere soltanto le prestazioni di cui all’allegato6. L’invio avviene preferibilmente per via elettronica.
I fornitori di prestazioni non possono fatturare le prestazioni secondo l’allegato 6 applicando la posizione 3186.00 dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 settembre 19959 sulle prestazioni (OPre).
Gli assicuratori controllano le fatture e verificano se il fornitore di prestazioni ha fatturato correttamente le prestazioni secondo l’allegato6. Nell’elaborazione dei dati
All’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre comunicano all’UFSP il numero di analisi che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni e l’importo rimunerato. Annualmente, gli uffici esterni di revisione degli assicuratori esaminano le dichiarazioni e l’esistenza di opportuni controlli ai sensi del capoverso 3 e fanno rapporto all’UFSP. L’UFSP può esigere dagli assicuratori informazioni supplementari sugli importi rimunerati per fornitore di prestazioni.
La Confederazione rimborsa agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate a cadenza trimestrale.
Se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni, l’assicuratore può esigere la restituzione delle rimunerazioni già versate. Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione secondo il capoverso5, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. Gli assicuratori comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.
L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative per la sua attività di assicuratore secondo l’articolo 26a capoversi1 lettera c e 3 lettera a secondo l’onere. La tariffa oraria ammonta a 95 franchi e comprende le spese salariali, i contributi sociali e le spese infrastrutturali. Per le spese non incluse nelle spese amministrative per eventuali revisioni, adattamenti dei sistemi e interessi negativi sono rimunerati i costi effettivi.
Le fatture relative alle analisi per il SARS-CoV-2 che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato6 devono recare la menzione «Analisi per il SARS-CoV-2 su persone che non soddisfano i criteri di prelievo di campioni».
Art. 26c Procedura se le prestazioni sono a carico del Cantone
Se secondo l’articolo 26a capoversi2, 3 lettera b e 4 il debitore della rimunerazione delle prestazioni è il Cantone, i fornitori di prestazioni inviano al Cantone competente la fattura cumulando le prestazioni trimestralmente, al più tardi nove mesi dopo la fornitura delle prestazioni. La fattura può comprendere soltanto le prestazioni di cui all’allegato6. L’invio avviene preferibilmente per via elettronica.
I fornitori di prestazioni non possono fatturare le prestazioni secondo l’allegato 6 applicando la posizione 3186.00 dell’allegato 3 OPre11.
I Cantoni controllano le fatture e verificano se il fornitore di prestazioni ha fatturato correttamente le prestazioni secondo l’allegato6. Devono rispettare le disposizioni cantonali sulla protezione dei dati.
All’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre comunicano all’UFSP il numero di analisi che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni e l’importo rimunerato.
La Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni da loro rimunerate a cadenza trimestrale. Versa inoltre un finanziamento iniziale una tantum ai Cantoni che predispongono test mirati e ripetuti della popolazione. A tal fine i Cantoni fatturano alla Confederazione solo le spese effettive, ma al massimo8 franchi per abitante. Sono computabili le spese in materia di informatica e logistica.
Se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni, il Cantone può esigere la restituzione delle rimunerazioni già versate. Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione secondo il capoverso5, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 27 novembre 200912 concernente l’imposta sul valore aggiunto
Art. 35 cpv.2 lett. o
Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo21 capoverso2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
o. persone autorizzate a eseguire analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202013 per l’esecuzione di tali analisi;
2. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 202014
Art. 3e cpv.2 lett. a e 3
Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipatamente se:
a. presentano all’autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi, purché l’analisi sia stata eseguita al più presto il settimo giorno di quarantena: 1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, 2. test rapido SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico; e 3 Le persone a partire dai12 anni che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.
3. Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 202115
Art. 7 cpv.4
Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un’analisi di biologia molecolare o a un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico e se il risultato è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena.
III
Gli allegati 5a e 6 sono sostituiti secondo la versione qui annessa.
IV
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2021 alle ore 00.0016.
L’articolo 35 capoverso2 lettera o dell’ordinanza del 27 novembre 200917 concernente l’imposta sul valore aggiunto (cifra II n. 1) entra retroattivamente in vigore il 28 gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
Il numero1.4.1 lettera j dell’allegato6 ha effetto sino al 31 agosto 2021.
12 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 12 marzo 2021 ai sensi dell’art.7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato 5a
Criteri minimi per determinare l’affidabilità e la prestazione dei test rapidi SARS-CoV-2
1 In generale
1.1 I test da sottoporre a validazione devono essere confrontati con una reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa in tempo reale (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) a partire da un tampone nasofaringeo. Per calcolare la specificità dei test rapidi SARS-CoV-2 basati su procedure di rilevamento di biologia molecolare a partire da un campione di saliva, il test da sottoporre a validazione può essere confrontato con una RT-PCR a partire da un campione di saliva. 1.2 Per l’impiego dei test rapidi SARS-CoV-2 è richiesta una validazione indipendente.
Criteri per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico 2.1 Criteri di validazione clinica 2.1.1 L’esame della sensibilità e della specificità nella validazione clinica deve basarsi su almeno 100 campioni positivi e 300 campioni negativi al SARS- CoV-2. I campioni utilizzati devono provenire da pazienti sintomatici secondo i criteri clinici stabiliti dall’UFSP che sono stati testati entro 0–4 giorni dalla comparsa dei sintomi. 2.1.2 La sensibilità dei test deve attestarsi almeno all’85 per cento e la specificità almeno al 99 per cento.
2.2 Criteri di validazione tecnica per i test rapidi degli antigeni SARS-CoV-2 eseguiti a partire da un tampone nasofaringeo 2.2.1 L’esame della sensibilità e della specificità nella validazione tecnica deve basarsi su almeno 100 campioni positivi e 300 campioni negativi al SARS- CoV-2, di cui almeno 50 devono avere una carica virale minima di 10e5 copie di virus/ml. 2.2.2 I test antigenici rapidi SARS-CoV-2 da sottoporre a validazione devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di sensibilità in funzione del numero di copie del materiale di partenza: 2.2.3 La specificità deve attestarsi almeno al 99 per cento.
Criteri di validazione clinica per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard di screening e i test autodiagnostici SARS-CoV-2 3.1 Sensibilità 3.1.1 L’esame della sensibilità deve basarsi su almeno 100 campioni positivi al SARS-CoV-2. I campioni utilizzati devono provenire da pazienti sintomatici testati entro 0–7 giorni dalla comparsa dei sintomi. 3.1.2 La sensibilità dei test deve attestarsi almeno all’80 per cento. 3.2 Specificità 3.2.1 L’esame della specificità deve basarsi su almeno 100 campioni negativi al SARS-CoV-2. I campioni utilizzati devono provenire da pazienti asintomatici senza rischio concreto di esposizione. 3.2.2 La specificità dei test deve attestarsi almeno al 97 per cento. 3.3 Reattività incrociata: esame anche di campioni con un’elevata concentrazione di coronavirus umani affini, compresi almeno i coronavirus umani 229E, 3.4 Interferenza: esame anche di campioni positivi a un agente patogeno che può provocare sintomi analoghi (influenza A, B; RSV) o che potrebbe interferire con il principio del test (Staphylococcus aureus positivo alla proteina A in caso di tampone nasofaringeo come matrice del campione).
Allegato 6
Prestazioni assunte e importi massimi per le analisi per il SARS-CoV-2
1 Tariffe ordinarie per i test orientati ai sintomi e ai casi
1.1 Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi:
per le persone sintomatiche;
per i contatti in quarantena;
per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena dei contatti secondo l’articolo 3e dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 202018;
per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo l’articolo7 capoverso4 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 202119;
per le persone informate dall’app SwissCovid di essere potenzialmente entrate in contatto stretto con una persona infettata dal SARS-CoV-2; la Confederazione assume le spese per un singolo test, eseguito al più presto a partire dal quinto giorno dopo la segnalazione dell’app SwissCovid;
per le persone domiciliate all’estero che lavorano o seguono una formazione in Svizzera, se per entrare nello Stato estero di residenza è richiesto il risultato negativo di un’analisi di biologia molecolare per il SARS- CoV-2 e i costi non sono assunti in altro modo;
per le persone domiciliate in Svizzera che lavorano o seguono una formazione all’estero, se per entrare nello Stato estero è richiesto il risultato negativo di un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e i costi non sono assunti in altro modo;
dopo il risultato positivo di un: – test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo i numeri1.4.1 lettere d e h,2.1 o 3.1, indipendentemente dal fatto che il test sia stato eseguito con un test rapido SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico o lo standard di screening, oppure – test autodiagnostico SARS-CoV-2 secondo il numero 3.3;
dopo un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare aggregata secondo i numeri1.2,2.2 o 3.2;
nell’ambito dello studio e del controllo di un focolaio su ordine di un medico.
1.1.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori 1. dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal20: – laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 199521 sull’assicurazione malattie (OAMal) e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp 3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o 4. da assistenti secondo la LAI22; laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp. 1.1.3 Per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 assume al massimo 156 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Invio del risultato del test alla persona testata2.50 fr. e alle autorità competenti secondo l’articolo12 capoverso 1 LEp e, in caso d’infezione accertata, richiesta del codice di attivazione generato dal sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS- CoV-2 (sistema TP)
b. per l’analisi di biologia molecolare:
Se eseguita su incarico di un altro fornitore di 106 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo12 capoverso 2 LEp, se il numero di analisi eseguite in Svizzera e in Liechtenstein durante una settimana è di:
Se eseguita senza incarico di un altro fornitore 87 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo12 capoverso 2 LEp, se il numero di analisi eseguite in Svizzera e in Liechtenstein durante una settimana è di:
1.2 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 1.2.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 solo nell’ambito dello studio e del controllo di un focolaio su ordine di un medico. 1.2.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori – ospedali – laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp 3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o
b. per l’analisi, da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp. 1.2.3 Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 279.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
b. per l’analisi di biologia molecolare aggregata:
Se eseguita su incarico di un altro fornitore di 232 fr.
1.3 Analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 1.3.1 La Confederazione assume le spese per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 solo su ordine del servizio cantonale competente. 1.3.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp 3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp. 1.3.3 Per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 assume al massimo
franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Invio del risultato del test alla persona testata e 2.50 fr. alle autorità competenti secondo l’articolo 12 capoverso 1 LEp
b. per l’analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2:
Se eseguita su incarico di un altro fornitore di 49 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità se- 25 fr. condo l’articolo12 capoverso 2 LEp Se eseguita senza incarico di un altro fornitore 30 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità se- 25 fr. condo l’articolo12 capoverso 2 LEp 1.4 Analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale 1.4.1 La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico soltanto nei seguenti casi:
per le persone sintomatiche;
per i contatti in quarantena;
per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena dei contatti secondo l’articolo 3e dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare;
per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo l’articolo7 capoverso4 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori;
per le persone informate dall’app SwissCovid di essere potenzialmente entrate in contatto stretto con una persona infettata dal SARS-CoV-2; la Confederazione assume le spese per un singolo test, eseguito al più presto a partire dal quinto giorno dopo la segnalazione dell’app SwissCovid;
per le persone domiciliate all’estero che lavorano o seguono una formazione in Svizzera, se per entrare nello Stato estero di residenza è richiesto il risultato negativo di un’analisi immunologica degli antigeni SARS- CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale e i costi non sono assunti in altro modo;
per le persone domiciliate in Svizzera che lavorano o seguono una formazione all’estero, se per entrare nello Stato estero è richiesto il risultato negativo di un’analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale e i costi non sono assunti in altro modo;
dopo il risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare aggregata secondo i numeri1.2,2.2, 3.2;
nell’ambito dello studio e del controllo di un focolaio su ordine di un medico;
per tutte le persone che non rientrano nelle lettere a–i.
1.4.2 Assume inoltre le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard di screening nei casi di cui al numero1.4.1 lettere f, g e j. 1.4.3 Assume le spese per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico e lo standard di screening soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:
a. per il prelievo del campione e l’analisi: d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp 3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o 1.4.4 Per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico e lo standard di screening assume al massimo 95.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Invio del risultato del test alla persona testata e alle2.50 fr. autorità competenti secondo l’articolo12 capoverso 1 LEp e, in caso d’infezione accertata, richiesta del codice di attivazione generato dal sistema TP
b. per l’analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico e lo standard di screening:
Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di 26.50 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità21.50 fr. secondo l’articolo12 capoverso 2 LEp – per il disbrigo dell’incarico5 fr.
Se eseguita su incarico di un altro fornitore di 45.50 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità21.50 fr. secondo l’articolo12 capoverso 2 LEp 1.5 Rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti 1.5.1 La Confederazione assume le spese per il rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti (Variant of Concern, VOC) solo dopo il risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare. 1.5.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp. 1.5.3 Per il rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-
preoccupanti assume 106 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Se eseguito senza incarico di un altro fornitore di presta- 82 fr. zioni per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo Se eseguito su incarico di un altro fornitore di 106 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo 82 fr. – per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e 24 fr. il materiale necessario per il prelievo del campione 1.6 Sequenziamento diagnostico del SARS-CoV-2 1.6.1 La Confederazione assume le spese per il sequenziamento diagnostico del SARS-CoV-2 solo in caso di sospetto fondato della presenza di una variante preoccupante per la quale non è stato ancora stabilito o disponibile alcun metodo di screening e solo su ordine specifico del servizio cantonale competente. 1.6.2. Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite da:
laboratori di diagnostica microbiologica con un accreditamento in sequenziamento rilasciato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS)23;
laboratori di riferimento che soddisfano i requisiti dell’articolo 17 LEp.
1.6.3. Per il sequenziamento del SARS-CoV-2 assume al massimo 243.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Per l’analisi, di cui: 243.50 fr. – per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo 219.50 fr. – per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il mate- 24 fr. riale necessario per il prelievo del campione
L’elenco del SAS dei laboratori di diagnostica accreditati in Svizzera con esperienza nel sequenziamento di campioni microbiologici è consultabile su www.sas.admin.ch.
2 Tariffe ridotte per i test mirati e ripetuti
2.1 Test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico e lo standard di screening 2.1.1 La Confederazione assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico e lo standard di screening solo nei seguenti casi:
per test mirati e ripetuti nelle scuole, nelle università e negli istituti di formazione ai fini della prevenzione e del rilevamento precoce dei focolai, se il servizio cantonale competente lo prevede e presenta all’UFSP una strategia;
in situazioni con una probabilità di trasmissione molto elevata, se il servizio cantonale competente lo prevede e presenta all’UFSP una strategia;
per test limitati nel tempo nel contesto di focolai di infezione incontrollati, se previsto dal servizio cantonale competente.
2.1.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni per il prelievo del campione sono fornite:
a. per il prelievo del campione e l’analisi: d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp 3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o 2.1.3 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico e lo standard di screening assume al massimo 34 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Prelievo del campione ed esecuzione del test, 34 fr. compresi il materiale necessario per il test, il materiale di protezione e il tempo di lavoro, nonché analisi e disbrigo dell’incarico 2.2 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 2.2.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 solo nei seguenti casi:
per test mirati e ripetuti nelle scuole, nelle università e negli istituti di formazione ai fini della prevenzione e del rilevamento precoce dei focolai, se il servizio cantonale competente lo prevede e presenta all’UFSP una strategia;
in situazioni con una probabilità di trasmissione molto elevata, se il servizio cantonale competente lo prevede e presenta all’UFSP una strategia;
per test limitati nel tempo nel contesto di focolai di infezione incontrollati, se previsto dal servizio cantonale competente.
2.2.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp 3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp. 2.2.3 Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 250.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Prelievo del campione, compresi il materiale di prote-18.50 fr. zione e il tempo di lavoro, e disbrigo dell’incarico
b. per l’analisi di biologia molecolare aggregata:
Se eseguita su incarico di un altro fornitore di 232 fr. – Supplemento per ogni altro campione prelevato6 fr
3 Tariffe di base per i test mirati e ripetuti
3.1 Test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale 3.1.1 La Confederazione assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico solo nei seguenti casi:
per test mirati e ripetuti in ospedali, case di riposo e di cura nonché in istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale;
per test mirati e ripetuti in aziende e associazioni, se il servizio cantonale competente presenta una strategia all’UFSP;
per un contatto in quarantena, se sull’80 per cento del personale dell’azienda in cui lavora sono eseguiti test mirati e ripetuti.
3.1.2 Assume inoltre le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard di screening nei casi di cui al numero 3.1.1 lettera b. 3.1.3 Assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo i numeri 3.1.1 e 3.1.2 soltanto se le prestazioni sono fornite:
d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp, 3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale, 3.1.4 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo i numeri 3.1.1 e 3.1.2 assume al massimo8 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale,8 fr. solo il materiale necessario per il test 3.2 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 3.2.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 solo nei seguenti casi:
per test mirati e ripetuti in ospedali, case di riposo e di cura nonché in altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale;
per test mirati e ripetuti nelle aziende, se il servizio cantonale competente presenta una strategia all’UFSP;
per un contatto in quarantena, se sull’80 per cento del personale dell’azienda in cui lavora sono eseguiti test mirati e ripetuti.
3.2.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp. 3.2.3 Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 232 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Se eseguita su incarico di un altro fornitore 232 fr.
– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e 24 fr. il materiale necessario per il prelievo del campione – Supplemento per ogni altro campione prelevato fino6 fr. alla dimensione massima del campione (25) – per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il mate-5 fr. riale necessario per il prelievo del campione – Supplemento per ogni altro campione prelevato fino6 fr. alla dimensione massima del campione (25) 3.3 Test autodiagnostici SARS-CoV-2 3.3.1 La Confederazione assume le spese per un massimo di cinque test autodiagnostici SARS-CoV-2 per persona sull’arco di 30 giorni. 3.3.2 Per i test autodiagnostici SARS-CoV-2 assume al massimo12 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Per il test autodiagnostico SARS-CoV-2, solo il materiale12 fr. necessario per il test, compresi il prezzo di fabbrica, un supplemento dell’80 % sul prezzo di fabbrica nonché l’IVA a un’aliquota del7,7 %.
4 Limitazioni
4.1 Se su una persona sono eseguite lo stesso giorno un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 secondo il numero1.1 e un’analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 secondo il numero1.3, la Confederazione assume una tantum l’importo per il prelievo del campione secondo i numeri1.1.3 lettera a e 1.3.3 lettera a, nonché quello per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione secondo i numeri1.1.3 lettera b e 1.3.3 lettera b. 4.2 Se su una persona sono eseguite lo stesso giorno un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 secondo il numero1.1 e un’analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 o un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico o lo standard di screening, la Confederazione assume una tantum l’importo per il prelievo del campione secondo i numeri1.1.3 lettera a e 1.4.4 lettera a. 4.3 Se su una persona sono eseguite dallo stesso fornitore di prestazioni un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 secondo il numero1.1 e un rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti secondo il numero1.5 o un sequenziamento del SARS-CoV-2 secondo il numero1.6, la Confederazione assume una tantum l’importo per il disbrigo dell’incarico e i costi generali secondo i numeri1.1.3 lettera b,1.5.3 o 1.6.3. 4.4 Per le analisi per il SARS-CoV-2 nelle quali il campione è prelevato dalla persona testata stessa, il prelievo del campione non può essere fatturato.