RU 2021 207
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza del DFI
sugli attestati di competenza per trattamenti estetici
con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori
del 24 marzo 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 febbraio 20191 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS),
ordina:
Art. 1 Attestati di competenza
Gli attestati di competenza che autorizzano l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 O-LRNIS sono elencati nell’allegato.
Art. 2 Documentazione
Chi vuole far iscrivere un attestato di competenza nell’allegato presenta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ogni volta entro il 31 agosto o il 28 febbraio, una domanda corredata dei seguenti documenti:
documenti di formazione e d’esame;
documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e degli esperti d’esame.
Art. 3 Notifiche
Gli organi d’esame che figurano nell’allegato notificano all’UFSP entro il 31 ottobre di ogni anno:
una statistica che indica la parcentuale degli esami superati e di quelli non superati;
i dati delle formazioni e degli esami previsti per l’anno successivo.
RS 814.711.32 2021-1066 RU 2021 207 Competenza in trattamenti estetici con RNIS. O del DFI RU 2021 207
Gli organi d’esame notificano all’UFSP entro un mese dalla conclusione degli esami il nome delle persone cui hanno rilasciato un attestato di competenza; inoltre specificano i dati di cui al numero 2 dell’allegato.
Gli organi d’esame notificano immediatamente all’UFSP qualsiasi modifica della documentazione di cui all’articolo 2.
Art. 4 Modifiche
Gli organi d’esame adeguano la documentazione in loro possesso ai piani di formazione, ai contenuti degli esami e al regolamento d’esame attuali secondo l’articolo 7 capoverso 2 O-LRNIS
L’UFSP verifica almeno ogni cinque anni che la documentazione soddisfi i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3 O-LRNIS e corrisponda allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
24 marzo 2021 Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset Competenza in trattamenti estetici con RNIS O del DFI RU 2021 207
Allegato
(art. 1) Attestato di competenza 1. Gli attestati di competenza seguenti autorizzano l’esecuzione dei trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 O-LRNIS Designazione dell’attestato Trattamenti autorizzati secondo l’allegato 2 numero Organi d’esame di competenza (AC)1 O-LRNIS AC agopuntura laser Agopuntura mediante laser AC rimozione di peli laser Rimozione di peli mediante laser AC epilazione a luce pulsata ad ampio Epilazione mediante luce pulsata ad ampio spettro spettro e non coerente (IPL) e non coerente (IPL) AC trucco permanente e tatuaggi Rimozione di trucco permanente e di tatuaggi mediante laser, fatto salvo il numero 2.2 dell’allegato 2 O-LRNIS AC pelle e pigmentazione Trattamento di acne, rughe, cicatrici, iperpigmentazione postinfiammatoria, smagliature, couperose, emangiomi e angiomi stellari di dimensioni pari o inferiori a 3 mm, fatto salvo il numero 2.2 dell’allegato 2 O-LRNIS AC cellulite e cuscinetti di grasso Trattamento di cellulite e cuscinetti di grasso AC onicomicosi Trattamento di onicomicosi Competenza in trattamenti estetici con RNIS. O del DFI RU 2021 207 2. Gli AC contengono i dati seguenti:
designazione dell’AC secondo l’allegato numero1
nome e cognome della persona che ha conseguito l’AC
data di nascita della persona che ha conseguito l’AC
trattamento autorizzato secondo l’allegato numero1 della presente ordinanza e dell’allegato 2 numero 1 O-LRNIS
nome dell’organo d’esame secondo l’allegato numero1
data e sede dell’esame