RU 2021 216
Legge federale
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(Legge sugli stupefacenti, LStup)
Modifica del 25 settembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20191,
decreta:
I
La legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue:
Art. 8a Progetti pilota
L’Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:
sono limitati sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
permettono di acquisire conoscenze riguardo all’impatto di nuovi disciplinamenti sull’impiego di questi stupefacenti a scopi non medici e riguardo all’evoluzione dello stato di salute dei partecipanti;
sono svolti in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù, la protezione dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica; e
impiegano, se possibile, prodotti a base di canapa di origine svizzera, conformi alle norme dell’agricoltura biologica svizzera.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso1 lettera f e 20 capoverso1 lettere d ed e.
Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall’imposta sul tabacco secondo l’articolo4 della legge del 21 marzo 19693 sull’imposizione del tabacco.