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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

AS 2021 216 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 set 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2021-216/it/legge-federale-sugli-stupefacenti-e-sulle-sostanze-psicotrope

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (RS 812.121)

Foglio federale: Messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) (BBl 2019 721)

RU 2021 216

Legge federale
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20191,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2019 2187

I

La legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 8a Progetti pilota

L’Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:

  1. sono limitati sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;

  2. permettono di acquisire conoscenze riguardo all’impatto di nuovi disciplinamenti sull’impiego di questi stupefacenti a scopi non medici e riguardo all’evoluzione dello stato di salute dei partecipanti;

  3. sono svolti in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù, la protezione dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica; e

  4. impiegano, se possibile, prodotti a base di canapa di origine svizzera, conformi alle norme dell’agricoltura biologica svizzera.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso1 lettera f e 20 capoverso1 lettere d ed e.

Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall’imposta sul tabacco secondo l’articolo4 della legge del 21 marzo 19693 sull’imposizione del tabacco.

Footnotes

  1. [4] FF 2020 6791
  2. [3] RS 641.31 2021-1091 RU 2021 216 Legge sugli stupefacenti RU 2021 216 II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 La durata di validità della presente legge è di dieci anni. Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2021.4 2 La presente legge entra in vigore il 15 maggio 2021. 31 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Footnotes

  1. [2] RS 812.121