RU 2021 295
Ordinanza
sull’esportazione e la mediazione di beni
per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
(OICoM)
Modifica del 17 maggio 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 20201 sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM),
ordina:
I
L’allegato dell’OICoM è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
17 maggio 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
Allegato
(art.1 e 6) Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI2 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati: 3. 4E001.a, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 4A005 o 4D004 8. 5D001, se riguarda il software relativo all’ECN 5A001.f o 5A001.j 10. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A001.f o 5A001.j 11. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004 12. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004