RU 2021 402
Ordinanza
sul collocamento e il personale a prestito
(Ordinanza sul collocamento, OC)
Modifica del 18 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:
Art. 53a Valore soglia
L’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni secondo la nomenclatura svizzera2 nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell’anno precedente e nei primi tre trimestri dell’anno in corso.
Il tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Corrisponde al quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un’attività lucrativa.
Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni
Un Cantone può chiedere al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) che sia introdotto l’obbligo di annunciare i posti vacanti anche per un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al suo territorio, il valore soglia.
Più Cantoni possono presentare una richiesta congiunta se nei loro territori sono adempiute le condizioni previste.
L’obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.
www.statistica.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19.
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Art. 53f Elenco dei generi di professioni
Ogni anno, nel quarto trimestre, il DEFR fissa per l’anno successivo:
i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia;
i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione cantonale raggiunge o supera il valore soglia e per i quali il DEFR ha approvato la richiesta corrispondente secondo l’articolo 53e.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.
18 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancellerie della Confederazione, Walter Thurnherr