RU 2021 571
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 17 settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Art. N. 5 voce 09.1.1
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1] … 09.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2021: dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2021 3500 …
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.
17 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 2021-3096 RU 2021 571 Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 571