RU 2021 67
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 2 febbraio 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato 72 dell’ordinanza dell’8 giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 3 febbraio 2021 alle ore 18.004.
2 febbraio 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consulto al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
Pubblicazione urgente del 3 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-0185 RU 2021 67 Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2021 67