RU 2021 673
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Legge federale
sulle procedure elettroniche in ambito fiscale
del 18 giugno 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20201,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».
Art. 31
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.
Titolo prima dell’art. 41a
IVa. Procedure elettroniche
Art. 41a
Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
2021-3606 RU 2021 673 modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.
2. Legge del 12 giugno 20093 sull’IVA
Art. 61 cpv.2 lett. b
Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:
b. Concerne soltanto il testo francese
Art. 65, rubrica
Principi
Art. 65a Procedure elettroniche
Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o del richiedente.
Art. 81 cpv.1
Concerne soltanto il testo francese
Art. 85
Concerne soltanto il testo francese 3. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta
Titolo prima dell’art. 104
Capitolo 2 Autorità cantonali
Sezione 1 Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza
Art. 104a Procedure elettroniche
I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di
I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
Art. 104b
Art. 124 cpv. 1–3
L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta.
Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
4. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto
Art. 38b Procedure elettroniche
I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di
I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
Art. 71 cpv.3
Le dichiarazioni d’imposta e i loro allegati sono compilati in un formato di dati uniforme per tutta la Svizzera. Il Consiglio federale determina in collaborazione con i Cantoni il formato dei dati da utilizzare.
Art. 72 cpv.1 e 2
I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell’entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l’adeguamento della loro legislazione.
Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.
Art. 72a –72s, 72u–72w, 72y, 72z e 72zter6
Abrogati
5. Legge federale del 13 ottobre 19657 sull’imposta preventiva
Art. 34a
1a. Procedure 1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettroelettroniche nica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell’istante.
Art. 35a
2a. Procedure 1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via eletelettroniche a livello cantonale tronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’istante di confermare i dati per via elettronica.
I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi all’istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
Art. 36a cpv.2, terzo periodo
... A tal fine, l’AFC e le autorità di cui all’articolo 36 capoverso1 possono utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 38 cpv.4 e 5
Per le notifiche di cui all’articolo 19 concernenti le prestazioni d’assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.
Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo7 devono comunicare il loro numero AVS all’assoggettato all’obbligo di notifica secondo l’articolo 19. In mancanza di tale comunicazione, per l’assoggettato all’obbligo di notifica gli effetti legali o contrattuali della mora restano in sospeso fino all’ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso3.
6. Legge del 28 settembre 20129 sull’assistenza amministrativa fiscale
Art. 4a Procedure elettroniche
Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
7. Legge federale del 18 dicembre 201510 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Art. 19 cpv.2, secondo periodo
... Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA).
Art. 28a Procedure elettroniche
Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
Art. 29 Diritto procedurale applicabile
Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA12.
8. Legge federale del 16 giugno 201713 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali Inserire prima del titolo della sezione 7
Art. 22a Procedure elettroniche
Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
9. Legge federale del 12 giugno 195914 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Art. 30a Procedure elettroniche
I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’assoggettato di
I Cantoni prevedono che l’autorità competente per la tassa notifichi all’assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
II
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 13 ottobre 196515 sull’imposta preventiva (LIP) (cifra I, n. 5) o la modifica del 18 dicembre 202016 della legge federale del 20 dicembre 194617 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso della LIP ha il tenore seguente:
Art. 36a, cpv., terzo periodo2
... Privo di oggetto o abrogato
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2021 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2021.18
Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.19
Le disposizioni qui appresso entrano in vigore come segue:
l’articolo 38 capoverso5 della legge federale sull’imposta preventiva (cifra I/5) il 1° settembre 2022;
l’articolo 38 capoverso4 della legge federale sull’imposta preventiva (cifra I/5) il 1° febbraio 2023;
il titolo prima dell’articolo 104, gli articoli 104a, 104b e 124 capversi 1-3 della legge federale sull’imposta federale diretta (cifra I/3), 38b e 71 capoverso 3 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cifra I/4), 35a della legge federale sull’imposta preventiva (cifra I/5) e 30a della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (cifra I/9) il 1° gennaio 2024.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 28 ottobre 2021.