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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

AS 2021 70 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 1 feb 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2021-70/it/ordinanza-concernente-la-riduzione-dei-rischi-nell-utilizzazione-di-determinate-sostanze-preparati-e-oggetti-particolarmente-pericolosi-ordinanza-sulla-riduzione-dei-rischi-inerenti-ai-prodotti-chimici-orrpchim

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) (AS 2018 4069),

RU 2021 70

Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi
nell’utilizzazione di determinate sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)

Modifica del 1° febbraio 2021

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’allegato1.10 numero1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 814.81

I

L’allegato1.10 ORRPChim è modificato come segue:

2021-0306 RU 2021 70 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2021 70

Art. N. 1 cpv.1, note a piè di pagina

Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH)2 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto1.1.2.2 del regolamento (CE)

n. 1272/20083.

Art. N. 4

Disposizione transitoria della modifica del 1° febbraio 2021 Le seguenti sostanze che in virtù del regolamento (UE) 2020/20964 sono ora elencate nell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento EU-REACH nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino alle seguenti dati:

  1. fino al 4 luglio 2021: le sostanze pirocatecolo (CAS 120-80-9), acetaldeide (CAS 75-07-0), spirodiclofen (CAS 148477-71-8), 2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone (CAS 119313-12-1), propiconazolo (CAS 60207-90-1) e 1-vinilimidazolo (CAS 1072-63-5);

  2. fino al 30 settembre 2021: tutte le sostanze non contemplate dalla lettera a.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag.1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) 2020/2096, GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1182, GU L 261 dell’11.8.2020 pag. 2.

Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici, versione della GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2021 70

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.

1° febbraio 2021 Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lèvy Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2021 70