RU 2021 721
Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione
anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato
di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 22 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno,
visti gli articoli 23 capoverso 2 e 33 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19,
ordina:
I
Gli allegati 3 e 5 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 23 novembre 2021 alle ore 00.002.
22 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Pubblicazione urgente del 22 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-3779 RU 2021 721 Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 721
Allegato 3
(art. 17, 18 cpv.1 e 33) Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19
Art. N. 1 .2 lett. b
1.2 Durata di validità
b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3: 90 giorni calcolati dal giorno del prelievo del campione di cui al numero1.1 lettera b.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 721
Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv.1 e 2) Elenco dei certificati esteri riconosciuti
Art. N. 2
Altri certificati esteri riconosciuti 2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Albania – Andorra – Armenia – Georgia – Isole Färöer – Israele – Macedonia del Nord – Marocco – Moldova – Monaco – Panama – Regno Unito – San Marino – Santa Sede (Città del Vaticano) – Serbia – Turchia – Ucraina 2.2 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Nuova Zelanda 2.3 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui al numero1.2.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 721