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Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19

AS 2021 762 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 24 nov 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2021-762/it/ordinanza-sui-provvedimenti-per-i-casi-di-rigore-concernenti-le-imprese-in-relazione-all-epidemia-di-covid-19

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (RS 951.262)

RU 2021 762

Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le
imprese in relazione all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:

Art. 15 cpv.1

Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all’articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19, al massimo 500 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019.

Footnotes

  1. [1] RS 951.262

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 2021-3732 RU 2021 762 Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 762