RU 2021 768
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Decreto federale
che introduce lo scambio automatico di informazioni
relative a conti finanziari con la Turchia
del 3 marzo 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso1 della Costituzione federale1; visto l’articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI); visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20194,
decreta:
Art. 1
Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI:
che la Repubblica di Turchia deve figurare nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo1 lettera f dell’Accordo SAI;
a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.
Art. 2
Il decreto federale del 6 dicembre 20175 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.
2021-1915 RU 2021 768 Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative RU 2021 768 a conti finanziari con la Turchia. DF
Art. 3
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 17 settembre 2019 Consiglio degli Stati, 3 marzo 2020 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol