RU 2021 77
Ordinanza
sull’imposta preventiva
(OIPrev)
Modifica del 3 febbraio 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 52 cpv. 3
Abrogato
Art. 59 b. Procedura
Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, l’istanza di rimborso di questa imposta deve essere presentata da tutti gli eredi in comune o dal loro rappresentante comune all’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione.
Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva è maturata dopo la morte dell’autore della successione, l’istanza di rimborso deve essere presentata da ogni erede in proporzione alla sua quota successoria all’autorità fiscale per lui competente.
Nei casi di cui al capoverso 2 l’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione comunica all’autorità fiscale competente per gli eredi il nome e l’indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.
2021-0331 RU 2021 77 Imposta preventiva. O RU 2021 77 Disposizione transitoria della modifica del 3 febbraio 2021 La presente modifica è applicabile alle prestazioni imponibili che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2022.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |