RU 2021 779
Ordinanza
sui provvedimenti per combattere
l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico
internazionale viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 26 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 12 capoverso1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021 è modificato come segue:
Art. N. 1
1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv.1 e 2) Belgio Botswana Eswatini Hong Kong Israele Lesotho Mozambico Namibia Sudafrica Zimbabwe 2021-3923 RU 2021 779 Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 779
II
La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 2021 alle ore 20.002.
26 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Pubblicazione urgente del 26 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).