RU 2021 871
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri
dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 15 dicembre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 lett. a, nota a piè di pagina
L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’art.1 cap. 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110, GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 108.
2021-4090 RU 2021 871
III
La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 20213.
15 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato
(art. 3) Stati membri e zone interessati
Art. N. 1
1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Regolamento di esecu- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, zione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110, GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 108 Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:
Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona
con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.
Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lituania Ungheria Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lituania Ungheria Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Italia Romania