Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

AS 2021 871 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 dic 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2021-871/it/ordinanza-dell-usav-che-istituisce-provvedimenti-contro-la-propagazione-della-peste-suina-africana-nel-traffico-con-stati-membri-dell-unione-europea-islanda-e-norvegia

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia (RS 916.443.107)

RU 2021 871

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri
dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 15 dicembre 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1 lett. a, nota a piè di pagina

L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’art.1 cap. 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;

Footnotes

  1. [1] RS 916.443.107

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110, GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 108.

2021-4090 RU 2021 871

III

La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 20213.

15 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Pubblicazione urgente del 16 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato

(art. 3) Stati membri e zone interessati

Art. N. 1

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Regolamento di esecu- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, zione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110, GU L 429 dell’1.12.2021, pag. 108 Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:

Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona

con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lituania Ungheria Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lituania Ungheria Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Italia Romania