RU 2021 891
Ordinanza
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 35 cpv.2 lett. o
Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
o. persone autorizzate a eseguire analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 per l’esecuzione di tali analisi;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Si applica fino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |