RU 2021 892
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 71e Assunzione dei costi dei medicamenti per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19
Gli articoli 71a–71d non si applicano all’assunzione dei costi dei:
medicamenti impiegati per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 e contenenti principi attivi elencati nell’allegato 5 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202;
medicamenti validamente omologati dall’Istituto con un’indicazione per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Si applica fino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |