RU 2021 898
Ordinanza
sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale
in relazione al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 del 16 aprile 20201 sulla giustizia e sul diritto procedurale è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 7 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 20202,
Art. 1
Abrogato
Art. 6, primo periodo
In deroga agli articoli 314a capoverso1, 447 e 450e del Codice civile3, le audizioni possono essere effettuate mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l’articolo 4. ...
Art. 7 – 9
Abrogati
Art. 10 cpv. 4
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.