RU 2022 100
Ordinanza 1
concernente la legge sul lavoro
(OLL 1)
Modifica del 2 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 27 Urgente bisogno
Sussiste un urgente bisogno di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 3, 19 capoverso 3 e 24 capoverso 3 della legge quando:
nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere lavori di giorno o la sera durante i giorni feriali; e
una delle condizioni seguenti è adempiuta: 1. si tratta di lavori supplementari che non possono essere differiti, 2. per motivi legati alla salute o alla sicurezza dei lavoratori o per altri motivi d’interesse pubblico, i lavori devono essere svolti di notte o la domenica.
Sussiste inoltre un urgente bisogno quando è richiesta l’esecuzione di lavori di durata limitata, di notte o di domenica, per:
particolari eventi aziendali aperti al pubblico, quali anniversari;
manifestazioni legate a consuetudini locali.
Sussiste un urgente bisogno di ricorrere al lavoro notturno ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 della legge quando un’azienda con un sistema di lavoro a due squadre:
a. per ragioni di carico giornaliero di lavoro richiede regolarmente una durata di esercizio di 18 ore;
2022-0352 RU 2022 100
non richiede più di un’ora di lavoro all’inizio o al termine del lavoro notturno; e
così può evitare di svolgere altro lavoro notturno fra le 24.00 e le 05.00.
Art. 28 Indispensabilità del lavoro notturno e domenicale
Vi è indispensabilità tecnica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso2, 19 capoverso2 e 24 capoverso2 della legge in particolare quando un processo lavorativo o un lavoro non può essere interrotto, differito o organizzato in altro modo senza che:
si verifichino svantaggi notevoli e inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le installazioni dell’azienda;
ne derivino rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per il vicinato dell’azienda;
si interrompa la catena di approvvigionamento, il flusso di merci tra o all’interno delle aziende o non sia garantito l’approvvigionamento della popolazione in beni di cui necessita quotidianamente.
Vi è indispensabilità economica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso2, 19 capoverso2 e 24 capoverso2 della legge quando:
il processo lavorativo comporta inevitabilmente costi d’investimento elevati che non possono essere ammortizzati senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale; o
l’interruzione e la ripresa di un processo lavorativo comportano costi supplementari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale, rischiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitività dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti.
Sono equiparati all’indispensabilità economica i bisogni particolari dei consumatori:
che devono essere soddisfatti per realizzare un interesse pubblico tenuto conto del carattere indispensabile di beni o servizi per i consumatori interessati; e
ai quali non è possibile rispondere senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale.
Per i processi lavorativi contemplati nell’allegato e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, in particolare i lavori preparatori, i controlli di qualità e i lavori di logistica, il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile.
Art. 40 Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi
Il lavoro notturno o domenicale è considerato temporaneo ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge quando riguarda impieghi di durata limitata che non superano nel singolo caso sei mesi. Se un impiego si protrae inaspettatamente oltre i sei mesi e il ritardo non è imputabile all’azienda, l’autorità cantonale può prolungare il permesso di tre mesi al massimo.
Il lavoro notturno o domenicale è considerato regolare o periodico quando:
il volume dello stesso supera il limite di cui al capoverso1; o
riguarda impieghi di natura regolare e che si ripetono per vari anni civili per lo stesso motivo; fa eccezione il lavoro notturno o domenicale svolto nell’ambito di impieghi di cui all’articolo 27 capoverso2.
Art. 41 Domanda
La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata:
per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorità cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge;
per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, al più tardi otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro.
La domanda deve essere presentata per scritto ed essere sufficientemente motivata. Deve contenere le indicazioni seguenti:
la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce; b il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni;
l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;
la durata richiesta del permesso;
la conferma del consenso del lavoratore;
la conferma che è stata o sarà effettuata una visita medica relativa all’idoneità del lavoratore, sempreché tale visita sia prevista dalla legge o da un’ordinanza;
la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso1 e 13 capoverso1 dell’ordinanza del 28 settembre 20072 sulla protezione dei giovani lavoratori;
l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o da un’ordinanza.
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(art. 28 al. 4) Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi Titolo Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi e per i processi lavorativi che vi sono connessi in maniera indissociabile Periodo introduttivo Per i seguenti processi lavorativi e per i processi lavorativi che vi sono connessi in maniera indissociabile, il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile nella misura indicata qui di seguito; il lavoro notturno o domenicale continua a essere ritenuto indispensabile anche se organizzato sotto forma di lavoro continuo o continuo atipico.
Art. N. 4
4. Consegna di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria: lavoro notturno e domenicale per la consegna di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria.
Art. N. 4a
4a. Trasformazione della carne e del pesce: lavoro notturno e domenicale per la produzione e la consegna di carne o di pesce.
Art. N. 9
9. Processi lavorativi chimici, chimico-fisici, farmaceutici e biologici: lavoro notturno e domenicale per: – processi lavorativi che, per motivi tecnici, non possono essere interrotti; – lavori indispensabili per l’esecuzione di esperimenti tecnici o scientifici di lunga durata; – lavori indispensabili in relazione agli animali da laboratorio; – lavori indispensabili nelle serre;
Art. N. 11
11. Fabbricazione della calce e del cemento: lavoro notturno e domenicale per: – tutti i processi di macerazione e di calcinazione e la sorveglianza degli impianti di flusso delle materie prime e di deflusso dei prodotti finiti; – la produzione di materiali per progetti pubblici di costruzione stradale o ferroviaria, quali l’asfalto, il calcestruzzo, la ghiaia e il cemento.
Art. N. 13
13. Metallurgia: lavoro notturno per: – il servizio dei forni elettrici di fusione, dei forni di preriscaldamento e degli impianti direttamente connessi; – il servizio dei laminatoi a caldo e a freddo e degli impianti direttamente connessi; – la saldatura di grandi pezzi che, per motivi tecnici, non può essere interrotta; – il servizio degli impianti di pressofusione e di estrusione; – i processi di finitura della superficie, ossia la zincatura e la placcatura; lavoro notturno e domenicale per il servizio degli impianti di trattamento termico.
Art. N. 15
15. Orologeria: lavoro domenicale a orari limitati per la verifica dei movimenti d’orologeria meccanici e automatici, per la successiva regolazione e per l’esame dei cronometri.
Art. N. 16
16. Industria elettronica: lavoro notturno e domenicale per la produzione di circuiti integrati in tutti i settori della microelettronica.
Art. N. 18
18. Rendiconti finanziari: al massimo 12 impieghi all’anno di notte o di domenica per i rendiconti mensili, trimestrali e annuali coordinati a livello internazionale.