RU 2022 176
Ordinanza
sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(ORIS)
Modifica del 4 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 giugno 19931 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti è modificata come segue:
Art. 1 Scopo
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 2a Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;
unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
impresa: una combinazione di unità legali;
dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.
2022-0725 RU 2022 176 Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2022 176
Titolo prima dell’art.3
Sezione 2 Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati
Art. 3, rubrica e cpv., lett. g e k e 413
Dati registrati e dati di base delle imprese
Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.
Il RIS può contenere i seguenti dati:
la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);
partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
Sono considerati dati di base delle imprese:
i dati del RIS conformemente ai capoversi2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;
la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo3 capoverso2 lettera d.
Art. 4 lett. l, m e p
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;
sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;
sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto Master Data Governance.
Art. 5 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST
L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.
Art. 9 cpv.1, 4 e 5
Per consentire ai servizi definiti nell’articolo2 capoverso2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.
e 5 Abrogati Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2022 176
Art. 9a Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi
I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati.
Art. 10 Comunicazione dei dati ad altri scopi
L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.
L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
Art. 11 Servizi autorizzati ad accedere ai dati
I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.
L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.
L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.
II
L’allegato è abrogato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
4 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Registro delle imprese e degli stabilimenti. O RU 2022 176