RU 2022 2
Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione
anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato
di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 5 gennaio 2022
Il Dipartimento federale dell’interno,
visti gli articoli 23 capoverso 2 e 33 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19,
ordina:
I
Gli allegati 2 e 5 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 6 gennaio 2022 alle ore 00.002.
5 gennaio 2022 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Pubblicazione urgente del 5 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2022-0013 RU 2022 2 Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 2
Allegato 2
(art. 13, 14, 15 e 33) Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19
Art. N. 3 .2 lett. g
3.2 Per vaccinazione completa s’intende la somministrazione di almeno due dosi dei seguenti vaccini: g Nuvaxovid / NXV-CoV2373 / Novavax.
Art. N. 3 .5 lett. b
3.5 I vaccini che presentano comprovatamente la stessa composizione, ma sono immessi in commercio da un licenziatario con un altro nome, sono equiparati ai vaccini menzionati nei numeri 3.1–3.4. È considerata dimostrata l’equivalenza per i seguenti prodotti su licenza di vaccini:
b. prodotti su licenza di Nuvaxovid / NXV-CoV2373 / Novavax: – NXV-CoV2373 / Covovax Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 2
Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv.1 e 2) Elenco dei certificati esteri riconosciuti
Art. N. 2 .1
2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Albania – Andorra – Armenia – Capo Verde – El Salvador – Georgia – Isole Färöer – Israele – Macedonia del Nord – Marocco – Moldova – Monaco – Montenegro – Panama – Regno Unito – San Marino – Santa Sede (Città del Vaticano) – Serbia – Thailandia – Turchia – Ucraina – Uruguay
Art. N. 2 .3
2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Libano – Tunisia Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 2