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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica

AS 2022 217 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 mar 2022

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2022-217/it/ordinanza-sulla-promozione-dello-sport-e-dell-attivita-fisica

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport (RS 415.013),

RU 2022 217

Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».

Art. 8 cpv.1 lett. a

In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L’UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:

a. le offerte G+S del GU1 sono offerte proposte da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell’ambito di corsi con bambini o giovani si allenano e si praticano, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato o si fa vivere, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali.

Art. 9 cpv.1 lett. b e c

Per i singoli gruppi di utenti il DDPS stabilisce:

  1. il numero minimo di attività per ciascun corso o campo;

  2. la durata minima delle singole attività.

2022-1033 RU 2022 217

Art. 11 cpv.1 e 2

Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano attuati i principi dello sport corretto e sicuro, che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso o del campo.

Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza durante lo svolgimento dell’offerta, l’organizzatore di un’offerta G+S adotta i provvedimenti necessari e informa l’UFSPO. Se constata un delitto o un crimine, informa l’UFSPO e le autorità di perseguimento penale.

Art. 13 cpv.1 lett. a e d e cpv. 1bis

Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale:

  1. monitore G+S in una disciplina sportiva G+S o monitore G+S Sport scolastico;

  2. esperto G+S in una disciplina sportiva G+S o esperto G+S Sport scolastico.

Se la presente ordinanza o le ordinanze subordinate non prevedono altrimenti, le disposizioni per i monitori G+S valgono egualmente per i monitori G+S Sport scolastico e le disposizioni per gli esperti G+S valgono egualmente per gli esperti G+S Sport scolastico.

Art. 16 cpv.1

I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria e che abbiano compiuto 18 anni. Il DDPS può stabilire un’età diversa per singole discipline sportive.

Art. 20 Decadenza dei riconoscimenti G+S

Il riconoscimento quale quadro G+S è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l’ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l’obbligo in materia di formazione continua.

Un riconoscimento decaduto può essere riottenuto assolvendo una formazione continua.

Se il riconoscimento di un quadro G+S decade mentre è in corso un’offerta G+S, il quadro può continuare a essere impiegato fino al termine dei corsi o dei campi già iniziati; se il quadro in questione è un coach G+S può essere impiegato fino al termine dell’offerta.

Art. 20a Sospensione e revoca dei riconoscimenti in relazione a reati

Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 LPSpo l’UFSPO, su denuncia o d’ufficio, sospende con effetto immediato il riconoscimento quale quadro.

Al termine del procedimento penale l’UFSPO decide per l’abolizione della sospensione o per la revoca del riconoscimento.

Art. 21 rubrica, cpv.1, frase introduttiva nonché lett. d–g

Sospensione e revoca di riconoscimenti in caso di violazioni degli obblighi

L’UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento di un quadro se:

  1. il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPSpo;

  2. il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l’articolo 86 della legge federale del 29 settembre 20172 sui giochi in denaro;

  3. il quadro è stato registrato nel sistema d’informazione di cui all’articolo 24a della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero;

  4. il quadro (in qualità di membro o delegato di un’organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro.

Footnotes

  1. [2] RS 935.51
  2. [3] RS 120

Art. 21a Riconoscimento complementare «sicurezza»

Chi vuole dirigere attività G+S con elevate disposizioni di sicurezza necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza». Tale riconoscimento si ottiene assolvendo una formazione complementare specifica.

L’UFSPO stabilisce quali attività possono essere dirette solo da persone che dispongono del riconoscimento complementare «sicurezza».

Il riconoscimento complementare «sicurezza» è valido fino al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Art. 39 cpv.1

Il riconoscimento quale monitore o quale esperto ESA è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l’ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l’obbligo in materia di formazione continua.

Art. 83c

Abrogato

Art. 83e Disposizione transitoria della modifica del 31 marzo 2022

Le offerte G+S di organizzatori che hanno chiuso un’offerta fra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2022 sono autorizzate fino al 30 novembre 2025 anche se gli organizzatori non sono registrati ai sensi dell’articolo 10a.

L’UFSPO può conferire il riconoscimento complementare «sicurezza» alle persone che hanno assolto una formazione continua sui temi della sicurezza nelle rispettive discipline sportive entro il 31 dicembre 2025.

Footnotes

  1. [1] RS 415.01

II

L’ordinanza del 15 novembre 20174 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».

Art. 4 lett. f

Non sono riscossi emolumenti per:

f. decisioni concernenti le registrazioni approvate come organizzatore secondo l’articolo 10a dell’ordinanza del 23 maggio 20126 sulla promozione dello sport.

Allegato, n. 4 4. Formazione e formazione continua Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S max. 140 per giorno ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti di corso nell’ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S) Documentazione didattica completa G+S 50 a esemplare per disciplina sportiva (stampato o in forma elettronica) Documentazione didattica completa ESA 50 a esemplare (stampato o in forma elettronica) Materiale G+S in prestito 0,60 al chilo (lordo) Corsi e moduli della formazione degli allenatori 50– 250 per giorno (a seconda di dimensioni e tempo) di corso

Footnotes

  1. [6] RS 415.01

Footnotes

  1. [4] RS 415.013
  2. [5] RS 172.010

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Ordinanza sulla promozione dello sport RU 2022 217