RU 2022 247
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 22 aprile 2022
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 23 aprile 20222.
22 aprile 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 22 aprile 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2022-1251 RU 2022 247 Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2022 247 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Allegato
(art.1, 2 cpv.1 e art. 3–5) Territori interessati e zone soggette a restrizioni
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nellʼUE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, (UE) 2021/641 del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20 aprile 2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/623, GU L 115 del 13.04.2022, pag. 90.
2 Stati membri dell’UE interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni: Belgio Bulgaria Cechia Danimarca Francia Germania Italia Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania Spagna