RU 2022 278
RU 2022
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
sull’organizzazione del settore del gas per garantire
l’approvvigionamento economico del Paese
(OOSG)
del 4 maggio 2022
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 57 capoverso1 e 60 capoverso1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
ordina:
Art. 1 Compiti dell’ASIG
L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell’acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
Elabora una strategia da sottoporre al settore specializzato Energia sul genere e l’entità dei dati necessari per:
monitorare la situazione in materia di approvvigionamento;
preparare e attuare le misure volte a garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
Nell’esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
Art. 2 Organizzazione d’intervento in caso di crisi
L’ASIG istituisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.
Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell’ASIG, ovvero le comunità di interessi esistenti, a partecipare all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.
RS 531.81 2022-1277 RU 2022 278 Organizzazione del settore del gas per garantire RU 2022 278 l’approvvigionamento economico del Paese. O
Le imprese che non sono membri dell’ASIG possono assoggettarsi volontariamente all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.
Art. 3 Compiti del settore specializzato Energia
Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità dei preparativi dell’ASIG.
Vigila sui lavori dell’ASIG e della sua organizzazione d’intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.
Art. 4 Collaborazione
In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’Ufficio federale dell’energia, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.
Art. 5 Compenso
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell’ASIG per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo1.
Art. 6 Esecuzione
Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 20222.
Ha effetto fino al 31 maggio 2023.
4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 6 maggio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).