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RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante Ordinanza sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese

AS 2022 278 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 4 mag 2022

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2022-278/it/ru-2022-www-dirittofederale-admin-ch-la-versione-elettronica-firmata-e-quella-determinante-ordinanza-sull-organizzazione-del-settore-del-gas-per-garantire-l-approvvigionamento-economico-del-paese

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (RS 531.81)

RU 2022 278

RU 2022
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
sull’organizzazione del settore del gas per garantire
l’approvvigionamento economico del Paese
(OOSG)

del 4 maggio 2022

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 57 capoverso1 e 60 capoverso1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 531

Art. 1 Compiti dell’ASIG

L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell’acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

Elabora una strategia da sottoporre al settore specializzato Energia sul genere e l’entità dei dati necessari per:

  1. monitorare la situazione in materia di approvvigionamento;

  2. preparare e attuare le misure volte a garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

Nell’esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

Art. 2 Organizzazione d’intervento in caso di crisi

L’ASIG istituisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.

Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell’ASIG, ovvero le comunità di interessi esistenti, a partecipare all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

RS 531.81 2022-1277 RU 2022 278 Organizzazione del settore del gas per garantire RU 2022 278 l’approvvigionamento economico del Paese. O

Le imprese che non sono membri dell’ASIG possono assoggettarsi volontariamente all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

Art. 3 Compiti del settore specializzato Energia

Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità dei preparativi dell’ASIG.

Vigila sui lavori dell’ASIG e della sua organizzazione d’intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.

Art. 4 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’Ufficio federale dell’energia, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

Art. 5 Compenso

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell’ASIG per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo1.

Art. 6 Esecuzione

Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 20222.

Ha effetto fino al 31 maggio 2023.

4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 6 maggio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).