RU 2022 51
RU 2022
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Convenzione dell’8 novembre 1968
sulla circolazione stradale
RS 0.741.10; RU 1993 402
Emendamenti alla Convenzione Adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale il 14 dicembre 2020 Notifica d’accettazione depositata dalla Svizzera il 15 dicembre 2021 Entrati in vigore per la Svizzera il 14 luglio 2022
Traduzione
A. Emendamento al testo principale della Convenzione
Art. 1 Definizioni
ab) il termine «sistema di guida autonoma» indica un dispositivo costituito da elementi hardware e software capace di assicurare senza soluzione di continuità il controllo dinamico di un veicolo; ac) il termine «controllo dinamico» indica l’insieme delle funzioni operative e strategiche eseguite in tempo reale necessarie allo spostamento del veicolo, in particolare il controllo di marcia laterale e longitudinale del veicolo, il monitoraggio della strada, le reazioni agli eventi nella circolazione stradale nonché la preparazione e la segnalazione di manovre.
Art. 34bis Guida autonoma
Si considera soddisfatto il requisito della presenza di un conducente in ogni veicolo o complesso di veicoli in movimento quando tale veicolo (o complesso di veicoli) utilizza un sistema di guida autonoma conforme:
ai regolamenti tecnici nazionali, e a qualsiasi strumento giuridico internazionale, applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;
alla legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo.
Il campo di applicazione del presente articolo è limitato al territorio della Parte contraente nel quale si applicano i regolamenti tecnici nazionali e la legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo.
2021-2379 RU 2022 51 Circolazione stradale. Conv. RU 2022 51