RU 2022 547
Ordinanza
sull’aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica
del 30 settembre 2022
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
Art. 1 Scopo
Considerata la situazione di grave penuria imminente, la presente ordinanza mira a consentire l’aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica.
Art. 2 Aumento della tensione
Se necessario per far fronte a una notevole congestione della rete di trasporto, la tensione di esercizio può essere aumentata da 220 kV a 380 kV sulle linee ad alta tensione seguenti:
Bassecourt–Mühleberg;
Bickigen–Chippis.
Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi
Le disposizioni seguenti non sono applicabili se sono in contrasto con le misure per l’aumento della tensione di cui all’articolo 2:
gli articoli 15e e 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici;
gli articoli 34, 38 e 39 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 19943 sulle linee elettriche;
gli articoli 4, 5 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 dicembre 19994 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
gli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 15 dicembre 19865 contro l’inquinamento fonico.
Art. 4 Procedura
La società nazionale di rete deve presentare all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) una domanda per far autorizzare gli adeguamenti strutturali delle linee di cui all’articolo 2 necessari per l’esercizio con una tensione aumentata.
L’ESTI stabilisce quali documenti e informazioni devono essere allegati alla domanda.
Esso esamina la domanda e la approva se le condizioni sono soddisfatte.
Art. 5 Esercizio di prova
Prima dell’esercizio con una tensione aumentata, la società nazionale di rete deve procedere a un esercizio di prova sotto la vigilanza dell’ESTI per verificare la sicurezza e le ripercussioni sull’ambiente dell’aumento della tensione.
Art. 6 Esecuzione
L’ESTI è responsabile della sorveglianza tecnica e della prescrizione di misure per l’esercizio sicuro degli impianti.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20226.
Ha effetto sino al 30 aprile 2023.
30 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |