RU 2022 582
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna
del 12 ottobre 2022
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,
ordina:
Art. 1
La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.
Essa disciplina le importazioni dalla Spagna:
di ovini e caprini;
dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:
sperma, ovuli ed embrioni,
carne e preparati di carne,
prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,
colostro, latte e prodotti a base di latte,
prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,
sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
Art. 2 Importazione di ovini e caprini vivi
L’importazione di ovini e caprini vivi dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.
Art. 3
L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.
Art. 4 Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3
L’importazione di prodotti ottenuti da ovini e caprini di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.
In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 è consentita se:
i prodotti sono stati ottenuti da carcasse da cui sono stati rimossi i sottoprodotti secondo l’articolo 2 numero 8 del regolamento delegato (UE) 2020/6874; e
l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Art. 5
L’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.
In deroga al capoverso 1, l’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:
non sono utilizzati per l’alimentazione animale;
sono stati pastorizzati conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6875; e
l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Art. 6 Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5
L’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.
In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 è consentita alle condizioni seguenti:
per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2;
per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 4: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2.
Art. 7 Importazione di sottoprodotti di origine animale
L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.
L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è consentita se:
sono soddisfatti i requisiti di cui ai seguenti regolamenti:
regolamento (CE) n. 1069/20096,
regolamento (UE) n. 142/20117; e
l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Art. 8 Certificato sanitario
L’autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall’autorità competente in Spagna secondo gli articoli 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 14 ottobre 20228.
Ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
12 ottobre 2022 | Ufficio federale della sicurezza alimentare p.o. Thomas Jemmi |
Allegato
(art. 2–7)
Zone soggette a restrizioni
Le zone soggette a restrizioni sono definite nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, versione pubblicata nella GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53. |