RU 2022 656
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza
sull’acquisto di fondi da parte
di persone all’estero
(OAFE)
Modifica del 20 gennaio 2021 (RU 2021 87; RS 211.412.411)
Art. 2 cpv. 2
Invece di:
2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempora-nei, di dimora o di domicilio UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’O del 23 maggio 20011 sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) per la costitu-zione di un domicilio.
Leggasi:
2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempora-nei, di dimora o di domicilio UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’O del 22 maggio 20022 sulla libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio.
9 novembre 2022 | Cancelleria federale |
Correzione(art. 10 cpv. 1 LPubb)