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Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

AS 2022 74 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 20 nov 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2022-74/it/regolamento-di-previdenza-della-cassa-di-previdenza-del-settore-dei-pf-per-i-collaboratori-del-settore-dei-pf

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RS 172.220.142.1)

RU 2022 74

Regolamento di previdenza
della Cassa di previdenza del Settore dei PF
per i collaboratori del Settore dei PF
(RP-PF 1)

Modifiche del 26 marzo e del 20 novembre 2020

Approvate dal Consiglio federale il 26 gennaio 2022

L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF
decreta:

I

Il regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF è modificato come segue:

Art. 2 cpv.1

Il presente regolamento si applica alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (datore di lavoro del Consiglio dei PF, PFZ, PFL, IPS, FNP, LPMR, IFADPA), ai collaboratori ai sensi dell’articolo1 capoverso1 dell’ordinanza sul personale del Settore dei PF (OPers PF), ai beneficiari di rendita di questa categoria di collaboratori e alle persone che continuano l’assicurazione conformemente all’articolo 18d.

Art. 18 cpv.1 lett. a

L’assicurazione termina:

a. con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità e l’assicurazione non venga continuata conformemente all’articolo 18d;

Art. 18d Continuazione dell’assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o di comune intesa

Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata è sciolto dopo il compimento del 58° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età da parte del datore di lavoro o di comune intesa, ma su iniziativa del datore di lavoro, l’assicurazione può 2022-0272 RU 2022 74 essere continuata su richiesta della persona assicurata ai sensi dell’articolo 47a capoversi 2–6 LPP. La comunicazione relativa alla continuazione dell’assicurazione deve pervenire a PUBLICA in forma scritta entro tre mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

La persona assicurata deve sostenere le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese e il premio di rischio per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità. Se mantiene anche la previdenza per la vecchiaia, essa è altresì tenuta a pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio a carico del datore di lavoro; può versare contributi volontari di risparmio. Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio è determinante il guadagno assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La persona assicurata può continuare ad assicurare tale importo per intero o per metà. Durate la continuazione dell’assicurazione l’avere di vecchiaia e i contributi volontari di risparmio sono remunerati.

La continuazione dell’assicurazione termina con il verificarsi del rischio di decesso o invalidità oppure con il compimento del 65° anno di età. In caso di invalidità parziale il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente al diritto alla rendita di invalidità.

Se la persona assicurata si affilia a un nuovo istituto di previdenza prima del compimento del 65° anno di età, la prestazione di uscita è trasferita a tale istituto almeno fino a concorrenza dell’importo che può essere utilizzato per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete del nuovo istituto di previdenza.

Se dopo tale trasferimento resta presso PUBLICA almeno un terzo della prestazione di uscita, l’assicurazione viene continuata. Il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente alla prestazione di uscita trasferita.

Se dopo tale trasferimento resta presso PUBLICA meno di un terzo della prestazione di uscita, l’assicurazione termina. La parte restante della prestazione di uscita è:

  1. versata quale prestazione di vecchiaia alla persona assicurata, se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età;

  2. trasferita a un istituto di libero passaggio, se la persona assicurata non ha ancora compiuto il 60° anno di età.

Se l’assicurazione termina in seguito alla disdetta da parte della persona assicurata o di PUBLICA per contributi arretrati non pagati, la prestazione di uscita è:

  1. versata quale prestazione di vecchiaia alla persona assicurata, se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età;

  2. trasferita a un istituto di libero passaggio, se la persona assicurata non ha ancora compiuto il 60° anno di età.

Art. 26 cpv. 3

È fatto salvo il pagamento del premio di rischio in caso di continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d.

Art. 27 cpv. 2bis e 4 lett. cbis

In caso di continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d i contributi di risparmio e il premio di rischio sono integralmente dovuti dalla persona assicurata. Sono fatturati a quest’ultima a cadenza mensile.

Esso termina:

cbis. con la cessazione della continuazione dell’assicurazione di cui all’arti-

Art. 32 cpv. 5

Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati.

Art. 35 cpv. 3

In caso di continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d, la persona assicurata è tenuta a pagare il proprio contributo di risanamento. Quest’ultimo è fatturato alla persona assicurata.

Art. 40 cpv.1, 2 e 6

All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, fino al 100 per cento della somma dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un eventuale avere derivante dal conto del PC (art. 25). Se la comunicazione del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese. La liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi.

Abrogato

Il prelievo di capitale è escluso se la continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d ha avuto una durata di oltre due anni.

Art. 44 cpv. 2 e 2bis

Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:

  1. in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi, ma almeno all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50;

  2. in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi.

Se in un caso di cui al capoverso 2 nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest’ultima è computata nella rendita per coniugi.

Art. 81a Diritto al termine dell’assicurazione secondo l’articolo 18d

Se l’assicurazione termina senza che subentri un evento di previdenza, il diritto alla prestazione di uscita si fonda sull’articolo 18d capoversi 6 e 7.

Art. 83 cpv.1 lett. b e 5

La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

b. inizia un’attività lucrativa indipendente in Svizzera e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure 5 Abrogato

Art. 85 cpv. 5

Per i contributi di risparmio che la persona assicurata ha versato al posto del datore di lavoro in caso di congedo non pagato di cui all’articolo 18a, di mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c o di continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d, non viene calcolato un supplemento ai sensi del capoverso 2 lettera b.

Art. 91 cpv 1bis

Se la continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d è durata oltre due anni, non sussiste alcun diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno.

Art. 93 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a e c

L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:

  1. al compimento del 65° anno di età;

  2. Concerne soltanto il testo francese

Art. 107h Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2020

Gli assicurati che hanno compiuto il 62° anno di età prima del 1° dicembre 2020 e che al 1° gennaio 2021 non hanno ancora rimborsato i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni:

  1. non possono più rimborsare i prelievi anticipati; gli obblighi di cui all’articolo 93 capoverso1 decadono;

  2. possono effettuare riscatti se questi ultimi, unitamente ai prelievi anticipati, non superano le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.

Footnotes

  1. [1] RS 172.220.142.1

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

20 novembre 2020 In nome dell’organo paritetico: La presidente, Margot Ziekau Il vicepreside, Karsten Bugmann