RU 2025 18
Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica
del 23 dicembre 2024
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,
ordina:
Sezione 1 Obiettivi di promozione
Art. 1
Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.
Sono promosse in particolare le attività musicali rivolte a bambini e giovani per i quali la formazione musicale è difficilmente accessibile.
Sezione 2 Principi e ambiti di promozione
Art. 2
La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari i seguenti ambiti di promozione:
la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;
lo svolgimento di corsi e campi di musica (offerte G+M) per bambini e giovani;
l’attuazione di misure di accompagnamento per fare conoscere il programma G+M.
Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
I beneficiari di aiuti finanziari si impegnano a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.
Sezione 3 Formazione e formazione continua dei monitori G+M
Art. 3 Formazione di monitore G+M
Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo una formazione che comprenda almeno gli ambiti seguenti:
informazioni generali sul programma G+M;
pedagogia musicale.
Chi è in possesso di una formazione equivalente o dell’esperienza corrispondente può essere dispensato dalla parte sulla pedagogia musicale di cui al capoverso 1 lettera b. L’Ufficio federale della cultura (UFC) stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.
L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono le formazioni e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione.
Art. 4 Requisiti per l’ammissione alla formazione
Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:
maggiorenni o raggiungono la maggiore età nell’anno civile della formazione;
domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein oppure in possesso di un permesso per frontalieri valido; e
idonee a condurre offerte G+M.
L’UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre offerte G+M, in particolare per quanto concerne le competenze musicali e l’esperienza con bambini e giovani.
Art. 5 Procedura di ammissione alla formazione
La segreteria G+M decide in merito all’ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un’eventuale dispensa dalla parte sulla pedagogia musicale. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M può avvalersi di esperti.
Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all’UFC in qualsiasi momento.
Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti per l’ammissione alla formazione.
Art. 6 Formazione continua
I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.
L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della stessa.
Art. 7 Aiuto finanziario per l’istituzione di offerte di formazione e formazione continua
L’UFC può sostenere le organizzazioni con un aiuto finanziario una tantum per l’istituzione di formazioni G+M e formazioni continue G+M.
La segreteria G+M decide in merito alla concessione dell’aiuto finanziario.
Art. 8 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua
La segreteria G+M può concludere contratti di prestazioni con le organizzazioni. Le organizzazioni devono fornire un determinato numero, stabilito dall’UFC, di offerte di formazione e formazione continua che soddisfano i requisiti secondo l’articolo 3 capoverso 3 o l’articolo 6 capoverso 2.
L’UFC indennizza le organizzazioni con un contributo per giorno di corso e per partecipante G+M. L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari.
Le offerte di formazione e formazione continua organizzate dalla segreteria G+M sono gratuite per i monitori G+M.
Art. 9 Sospensione e revoca del certificato
La segreteria G+M può sospendere o revocare il certificato quale monitore G+M se:
la persona interessata trasgredisce all’obbligo di assolvere una formazione continua secondo l’articolo 6 capoverso 1;
sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.
Sezione 4 Offerte G+M
Art. 10 Durata e luogo di svolgimento
È considerata un’offerta G+M una sequenza d’insegnamento da 5 a 20 lezioni dedicata principalmente alla pratica musicale.
Una lezione dura 45 minuti.
Per le offerte a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1 e 2.
I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni.
Art. 11 Finanziamento
È sostenuta con aiuti finanziari la partecipazione a offerte G+M da parte di bambini e giovani che:
sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e
nell’anno di calendario in cui si svolge l’offerta G+M compiono al massimo 25 anni.
A un’offerta G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.
Art. 12 Ente promotore
Chi intende proporre offerte G+M (ente promotore) deve:
essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;
essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;
avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.
Le scuole di musica e le scuole possono ricevere aiuti finanziari soltanto per offerte G+M che si tengono al di fuori del normale orario scolastico. L’UFC stabilisce i relativi requisiti.
Art. 13 Condizioni di custodia
Per lo svolgimento di un’offerta G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato e maggiorenne.
L’UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.
Art. 14 Procedura
La segreteria G+M decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
Gli enti promotori devono presentare all’UFC le richieste di aiuti finanziari. La segreteria G+M stabilisce i termini d’inoltro.
Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti.
L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari. Può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.
Gli aiuti finanziari, unitamente ai contributi dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi delle offerte G+M.
Art. 15 Ordine di priorità
Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC stabilisce un ordine di priorità.
Sezione 5 Misure di accompagnamento
Art. 16
Sono considerate misure di accompagnamento le presentazioni, le manifestazioni, le formazioni, le offerte di consulenza e le altre misure di comunicazione che contribuiscono a far conoscere il programma G+M al grande pubblico e alle organizzazioni potenzialmente interessate.
L’UFC decide in merito all’adeguatezza delle misure di accompagnamento. Esse sono attuate dalla segreteria G+M.
Sezione 6 Segreteria G+M
Art. 17
L’UFC nomina la segreteria G+M in applicazione del diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione.
L’UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 29 ottobre 20202 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica è abrogata.
Art. 19 Disposizione transitoria
Alle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.
23 dicembre 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |