Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

AS 2025 18 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 23 dic 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2025-18/it/ordinanza-del-dfi-concernente-il-regime-di-promozione-in-favore-del-programma-gioventu-e-musica

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Abroga: Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica (RS 442.131),

Atto di base di: Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica (RS 442.131)

RU 2025 18

Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

del 23 dicembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,

Footnotes

  1. [1] RS 442.1

ordina:

Sezione 1 Obiettivi di promozione

Art. 1

Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.

Sono promosse in particolare le attività musicali rivolte a bambini e giovani per i quali la formazione musicale è difficilmente accessibile.

Sezione 2 Principi e ambiti di promozione

Art. 2

La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari i seguenti ambiti di promozione:

  1. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;

  2. lo svolgimento di corsi e campi di musica (offerte G+M) per bambini e giovani;

  3. l’attuazione di misure di accompagnamento per fare conoscere il programma G+M.

Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

I beneficiari di aiuti finanziari si impegnano a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Sezione 3 Formazione e formazione continua dei monitori G+M

Art. 3 Formazione di monitore G+M

Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo una formazione che comprenda almeno gli ambiti seguenti:

  1. informazioni generali sul programma G+M;

  2. pedagogia musicale.

Chi è in possesso di una formazione equivalente o dell’esperienza corrispondente può essere dispensato dalla parte sulla pedagogia musicale di cui al capoverso 1 lettera b. L’Ufficio federale della cultura (UFC) stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.

L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono le formazioni e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione.

Art. 4 Requisiti per l’ammissione alla formazione

Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:

  1. maggiorenni o raggiungono la maggiore età nell’anno civile della formazione;

  2. domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein oppure in possesso di un permesso per frontalieri valido; e

  3. idonee a condurre offerte G+M.

L’UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre offerte G+M, in particolare per quanto concerne le competenze musicali e l’esperienza con bambini e giovani.

Art. 5 Procedura di ammissione alla formazione

La segreteria G+M decide in merito all’ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un’eventuale dispensa dalla parte sulla pedagogia musicale. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M può avvalersi di esperti.

Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all’UFC in qualsiasi momento.

Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti per l’ammissione alla formazione.

Art. 6 Formazione continua

I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.

L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della stessa.

Art. 7 Aiuto finanziario per l’istituzione di offerte di formazione e formazione continua

L’UFC può sostenere le organizzazioni con un aiuto finanziario una tantum per l’istituzione di formazioni G+M e formazioni continue G+M.

La segreteria G+M decide in merito alla concessione dell’aiuto finanziario.

Art. 8 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua

La segreteria G+M può concludere contratti di prestazioni con le organizzazioni. Le organizzazioni devono fornire un determinato numero, stabilito dall’UFC, di offerte di formazione e formazione continua che soddisfano i requisiti secondo l’articolo 3 capoverso 3 o l’articolo 6 capoverso 2.

L’UFC indennizza le organizzazioni con un contributo per giorno di corso e per partecipante G+M. L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari.

Le offerte di formazione e formazione continua organizzate dalla segreteria G+M sono gratuite per i monitori G+M.

Art. 9 Sospensione e revoca del certificato

La segreteria G+M può sospendere o revocare il certificato quale monitore G+M se:

  1. la persona interessata trasgredisce all’obbligo di assolvere una formazione continua secondo l’articolo 6 capoverso 1;

  2. sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.

Sezione 4 Offerte G+M

Art. 10 Durata e luogo di svolgimento

È considerata un’offerta G+M una sequenza d’insegnamento da 5 a 20 lezioni dedicata principalmente alla pratica musicale.

Una lezione dura 45 minuti.

Per le offerte a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1 e 2.

I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni.

Art. 11 Finanziamento

È sostenuta con aiuti finanziari la partecipazione a offerte G+M da parte di bambini e giovani che:

  1. sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e

  2. nell’anno di calendario in cui si svolge l’offerta G+M compiono al massimo 25 anni.

A un’offerta G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 12 Ente promotore

Chi intende proporre offerte G+M (ente promotore) deve:

  1. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;

  2. essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;

  3. avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

Le scuole di musica e le scuole possono ricevere aiuti finanziari soltanto per offerte G+M che si tengono al di fuori del normale orario scolastico. L’UFC stabilisce i relativi requisiti.

Art. 13 Condizioni di custodia

Per lo svolgimento di un’offerta G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato e maggiorenne.

L’UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.

Art. 14 Procedura

La segreteria G+M decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

Gli enti promotori devono presentare all’UFC le richieste di aiuti finanziari. La segreteria G+M stabilisce i termini d’inoltro.

Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti.

L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari. Può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.

Gli aiuti finanziari, unitamente ai contributi dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi delle offerte G+M.

Art. 15 Ordine di priorità

Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC stabilisce un ordine di priorità.

Sezione 5 Misure di accompagnamento

Art. 16

Sono considerate misure di accompagnamento le presentazioni, le manifestazioni, le formazioni, le offerte di consulenza e le altre misure di comunicazione che contribuiscono a far conoscere il programma G+M al grande pubblico e alle organizzazioni potenzialmente interessate.

L’UFC decide in merito all’adeguatezza delle misure di accompagnamento. Esse sono attuate dalla segreteria G+M.

Sezione 6 Segreteria G+M

Art. 17

L’UFC nomina la segreteria G+M in applicazione del diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione.

L’UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 29 ottobre 20202 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica è abrogata.

Footnotes

  1. [2] RU 2020 5943

Art. 19 Disposizione transitoria

Alle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.

23 dicembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider