RU 2025 523
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 20 agosto 2025
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932
Voce di tariffa | Designazione della merce | Impiego | Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
|---|---|---|---|
1008. 40 29 | Fonio (Digitaria spp.) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 8.00 |
1008. 50 29 | Quinoa (Chenopodium quinoa) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 8.00 |
1008. 90 27 | Altri cereali | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 8.00 |
1104. 22 20 | Altri cereali lavorati di avena | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 15.00 |
1104. 29 32 | Altri cereali lavorati di orzo | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 13.80 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2025.
20 agosto 2025 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |