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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

AS 2026 434 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 20 giu 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2026-434/it/legge-federale-sulle-prestazioni-complementari-all-assicurazione-per-la-vecchiaia-i-superstiti-e-l-invalidita

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30),

Foglio federale: Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) (BBl 2025 2039),

RU 2026 434

Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC)

Modifica del 20 giugno 2025

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20241,

Footnotes

  1. [1] FF 2024 2448

decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Footnotes

  1. [2] RS 831.30

Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4, 1bis, 1quater–1octies, nonché 2 lett. a

Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  1. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

    1. un supplemento di 6900 franchi se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella; se più persone hanno diritto al supplemento, lo stesso ammonta complessivamente al massimo al doppio di tale importo,

    2. un supplemento di 6000 franchi per gli aventi diritto a un contributo per l’assistenza secondo l’articolo 42quater LAI3 che necessitano di un’assistenza notturna e mettono a disposizione dell’assistente una camera;

    Footnotes

    1. [3] RS 831.20

Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune delle prestazioni complementari secondo l’articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. I supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.

I supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 e 4 sono ripartiti tra gli aventi diritto.

1quinquies Ex cpv. 1quater

1sexies Ex cpv. 1quinquies

1septies Ex cpv. 1sexies

1octies Ex cpv. 1septies

Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

  1. la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall’istituto o dall’ospedale, salvo quelli del mese in cui il beneficiario muore; i Cantoni possono prevedere che tale mese sia compensato interamente senza deduzione dei giorni non fatturati; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto di cura riconosciuto non causi una dipendenza dall’aiuto sociale;

Art. 11 cpv. 1 lett. i

Abrogata

Art. 14 rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. h, 2bis e 7

Spese di malattia e d’invalidità: principio

I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese:

  1. di adeguamento dell’appartamento alle esigenze delle persone a mobilità ridotta, oppure il supplemento per la locazione di un appartamento adeguato a tali esigenze, a condizione che né il beneficiario della prestazione complementare annua né alcuna altra persona che vive nella stessa economia domestica abbia diritto al supplemento di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3.

Il supplemento di cui al capoverso 1 lettera h è concesso per economia domestica e ripartito tra gli aventi diritto.

Abrogato

Art. 14a Spese di malattia e d’invalidità: disposizioni particolari per l’aiuto e l’assistenza a domicilio

Nell’ambito delle prestazioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b, i beneficiari di una prestazione complementare annua per le prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio hanno diritto al rimborso in particolare delle spese per le prestazioni seguenti:

  1. sistema di chiamate d’emergenza;

  2. aiuto nell’economia domestica;

  3. servizi pasti;

  4. servizi di accompagnamento e trasporto.

Il diritto al rimborso delle prestazioni di cui al capoverso 1 sussiste a partire dal mese in cui è richiesto, sempre che sia dato il bisogno.

Il diritto al rimborso delle prestazioni di cui al capoverso 1 sussiste indipendentemente dal diritto a un assegno per grandi invalidi. Il Cantone non può dedurre l’assegno per grandi invalidi dal rimborso.

Per il rimborso delle prestazioni di cui al capoverso 1 il Cantone fissa importi forfettari. La somma degli importi forfettari non può essere inferiore a 11 160 franchi per persona e per anno; è fatto salvo l’importo massimo fissato dal Cantone secondo l’articolo 14 capoverso 3.

Se il beneficiario vive in parte in una struttura e in parte a casa, il diritto al rimborso è calcolato in ragione di tale proporzione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15 Rimborso

Per le prestazioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 i Cantoni rimborsano le spese comprovate dell’anno civile in corso, se:

  1. il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione; e

  2. le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli articoli 4–6.

I Cantoni possono rimborsare direttamente i fornitori per le spese di malattia e d’invalidità fatturate e non ancora pagate.

I Cantoni rimborsano mensilmente, sotto forma di importi forfettari, le prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio di cui all’articolo 14a capoverso 1.

Art. 16 Finanziamento

I Cantoni finanziano le prestazioni menzionate nella presente sezione.

Art. 19 Adeguamento delle prestazioni

Nel ricalcolare le rendite conformemente all’articolo 33ter LAVS4, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute (art. 10 cpv. 1) e dei redditi computabili (art. 11 cpv. 1), nonché gli importi minimi di cui agli articoli 14 capoversi 3 e 4 e 14a capoverso 4.

Footnotes

  1. [4] RS 831.10

Art. 21 cpv. 3bis e 3ter

L’autorità competente conferma alle persone che fanno domanda di prestazioni complementari annue e ai beneficiari di tali prestazioni il ricevimento dei documenti da esse trasmessi.

I Cantoni provvedono affinché le domande e i documenti possano essere trasmessi per via elettronica.

Art. 21a rubrica e cpv. 1

Versamento delle prestazioni complementari a terzi

In deroga all’articolo 20 LPGA5, gli importi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d per l’anno civile in corso o per i quattro anni civili precedenti sono versati direttamente all’assicuratore-malattie.

Footnotes

  1. [5] RS 830.1

Art. 21b Restituzione di importi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie

La restituzione di importi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d concessi indebitamente e versati per l’anno civile in corso o per i quattro anni civili precedenti è richiesta all’assicuratore-malattie nella misura in cui detti importi gli sono stati versati direttamente. I Cantoni provvedono affinché il diritto a una riduzione dei premi per il medesimo periodo sia esaminato d’ufficio e retroattivamente.

Si prescinde dalla restituzione se il beneficiario delle prestazioni complementari adempie le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPGA6.

Footnotes

  1. [6] RS 830.1

II

La legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Footnotes

  1. [7] RS 831.10

Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva e lett. bbis

Possono essere compensati con prestazioni esigibili:

  • bbis. i crediti per la restituzione di prestazioni transitorie per i disoccupati anziani;

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.8

Footnotes

  1. [8] FF 2025 2039

2 La presente legge entra in vigore come segue:

  1. il 1° gennaio 2027:

    • – le modifiche degli articoli 10 e 11 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) (cifra I),

    • – la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (cifra II);

  2. il 1° gennaio 2028: le restanti disposizioni.

26 agosto 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi