RS 784.101.113/1.1 Alla gestione e alla messa a disposizione dei dati elenco dei fornitori del servizio telefonico pubblico7e edizione : 18.11.2020/ Entrata in vigore : 01.01.2021
1 In generale
1.1 Campo d’applicazione
Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) formano l’allegato 1.1 del dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo [4]. Si fondano sugli articoli 3 lettera g,12d e 21 della legge sulle telecomunicazioni (LTC) [1] e sugli articoli 11, 31, 88 e 105 capoverso 1 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) [2]. Esse si rivolgono ai fornitori del servizio telefonico pubblico che ai sensi dell’articolo 21 LTC [1] sono obbligati a raccogliere, aggiornare e mettere a disposizione di terzi i dati elenco dei propri clienti. Queste prescrizioni definiscono in particolare il contenuto minimo degli elenchi, le norme che i fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a osservare nell’ambito della gestione dei dati elenco dei propri clienti e della loro messa a disposizione a terzi, come anche le norme che terzi sono tenuti a rispettare nell’utilizzo dei dati elenco messi a loro disposizione.
1.2 Riferimenti
[1] RS 784.10 Legge del 30 aprile 1997sulle telecomunicazioni (LTC) [2] RS 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) [3] RS 942.211 Ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP) [4] RS 784.101.113 Ordinanza dell’UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo [5] RS 784.101.113 / 2.2 Allegato 2.2 all’ordinanza dell’UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo; PTA relative al piano di numerazione e alla ripartizione dei numeri E.164 [6] Raccomandazione ITU-T E.115 Computerized Directory Assistance [7] Raccomandazione W3C Extensible Markup Language (XML) 1.0 (third edition) [8] RFC 959 dell’IAB File Transfer Protocol (FTP)
Le PTA come pure il piano di numerazione sono consultabili sul sito internet www.ufcom.admin.ch e sono ottenibili presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale 256, 2501 Biel/Bienne Le raccomandazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) sono ottenibili presso l’UIT, Place des Nations, 1211 Ginevra 20 (www.itu.int). Le raccomandazioni del World Wide Web Consortium (W3C) possono essere consultate sul sito Internet www.w3c.org. Le Requests for Comments (RFC) dell’Internet Architecture Board (IAB) possono essere consultati sul sito Internet www.ietf.org.
1.3 Abbreviazioni
DTD Document Type Definition (definizione del tipo di documento utilizzato in relazione con il linguaggio marcatore estensibile XML) FTP File Transfer Protocol (protocollo per il trasferimento dati) HTTP Hypertext Transfer Protocol (protocollo per il trasferimento di un ipertesto) HTTPS HTTP over SSL IP Internet Protocol (protocollo Internet) RS Raccolta sistematica del diritto federale SSH Secure Shell (protocollo che permette di stabilire un collegamento sicuro verso un computer distante) SSL Secure Socket Layer (protocollo di trasferimento di informazioni che garantisce l’autentificazione, la confidenzialità e l’integrità dei dati scambiati) XML Extensible Markup Language (linguaggio marcatore estensibile)
2 Obblighi dei fornitori del servizio telefonico pubblico
2.1 Contenuto degli elenchi
Conformemente all’articolo 3 lettera g LTC [1] i dati elenco gestiti dai fornitori del servizio telefonico pubblico comprendono:
i record dei clienti che, conformemente all’articolo 12d capoverso 1 LTC [1], hanno scelto di figurarvi (in caso di un sistema opt-in) o comunque non si sono opposti all’iscrizione (in caso di un sistema opt-out) . Ai sensi dell’articolo 11 OST [2], tali record (o iscrizioni) si compongono almeno degli elementi indicati ai numeri 2.1.1–2.1.5;
i record degli altri clienti del servizio telefonico pubblico; tali record si compongono almeno degli elementi indicati ai numeri 2.1.1–2.1.3;
le informazioni specifiche che devono essere contenute in ogni record summenzionato per permettere la gestione e la presentazione nell’ambito della messa a disposizione a terzi. Queste informazioni specifiche sono descritte nel dettaglio al numero 2.1.6.
2.1.1 Numero E.164
Il numero E.164 (per le aziende il cosiddetto DDI Number Range, costituito da una serie di numeri ) fa parte del piano di numerazione E.164 [5] e definisce un punto di accesso al servizio telefonico pubblico. I clienti sono liberi di scegliere quali numeri E.164 e quali informazioni far figurare negli elenchi. A un solo numero E.164 possono corrispondere più iscrizioni. Ad esempio, un cliente che dispone di un collegamento telefonico con più numeri può decidere di iscrivere unicamente il numero principale oppure di creare un’iscrizione relativa allo stesso numero per ogni membro della famiglia.
2.1.2 Cognome e nome oppure ragione sociale
Nel caso delle persone fisiche viene indicato il nome e il cognome mentre per le persone giuridiche la ragione sociale.
2.1.3 Indirizzo
L’indirizzo permette di situare geograficamente il luogo direttamente riconducibile al cliente o a un preciso punto di accesso al servizio telefonico pubblico definito attraverso il numero E.164. Per indirizzo si intendono via, numero, numero d’avviamento postale (NAP), località e Cantone.
2.1.4 Simbolo «nessuna pubblicità!»
I clienti che figurano in un elenco possono richiedere di aggiungere ai loro dati il simbolo, solitamente un asterisco ( * ), che permette di segnalare che non si desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati in questione non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 88 cpv. 1 OST [2]).
2.1.5 Tariffa
Conformemente agli articoli 11abis e 13a OIP [3], nel caso di un numero E.164 attribuito a servizio a valore aggiunto a pagamento, dev’essere chiaramente indicata anche la tariffa applicata.
2.1.6 Informazioni specifiche concernenti la messa a disposizione dei dati elenco
Oltre ai record dei clienti, per semplificare la gestione e la presentazione delle iscrizioni negli elenchi a disposizione di terzi, è necessario avere determinate informazioni specifiche. Queste informazioni sono trasmesse sotto forma di campi aggiuntivi correlati ai dati contenuti nei record. Gli utenti finali non hanno accesso a queste informazioni, ad eccezione del campo «Genere di servizio» (numero 2.1.6.2). In base all’articolo 11 capoverso 5 OST [2] le informazioni specifiche obbligatorie sono definite come segue:
2.1.6.1 Identificatore di record
L’identificatore di record è la chiave primaria della banca dati sugli elenchi; esso individua in maniera univoca ogni singolo record a disposizione di terzi.
2.1.6.2 Genere di servizio
A un determinato numero E.164 può corrispondere un particolare servizio richiesto dal cliente, come ad esempio un servizio fax. Il campo «Genere di servizio» può contenere uno o più elementi («numero di rete fissa», «numero di rete mobile» e/o «numero di fax»).
2.1.6.3 Origine dei dati
Alla voce «Origine dei dati» figura il nome del fornitore di prestazioni del servizio telefonico pubblico responsabile della fornitura delle informazioni contenute nell’iscrizione.
2.1.6.4 Parametro di confidenzialità
Il campo «Parametro di confidenzialità» precisa le restrizioni in vigore in materia di pubblicazione delle informazioni contenute nel record corrispondente. L’indicazione «privato» segnala che le informazioni in questione non devono essere comunicate, se non nell’ambito di un servizio di collegamento in virtù dell’articolo 11 capoverso 3 e 4 OST [2].
La menzione «soltanto ricerca in senso inverso» sta invece a significare che le informazioni contenute in quel record possono essere comunicate unicamente attraverso la funzione di ricerca inversa (richiesta dell’indirizzo del titolare a partire dal numero E.164) dei servizi d’elenco.
2.1.6.5 Genere di trattamento
Il campo «Genere di trattamento» è utilizzato principalmente nell’ambito dell’aggiornamento dei dati elenco e definisce le modalità di trattamento delle singole iscrizioni. Esso può contenere uno dei seguenti elementi:
«nuova iscrizione» per le nuove iscrizioni inserite nell’elenco (ad es. per i nuovi contratti);
«portabilità – IN» se l’iscrizione riguarda un numero telefonico trasferito (il numero è aggiunto nella banca dati);
«portabilità – OUT» se l’iscrizione viene soppressa in seguito al trasferimento del numero verso un altro operatore (il numero è tolto dalla banca dati);
«annullamento» se l’iscrizione viene soppressa in seguito, per esempio, alla disdetta del contratto;
«modifica» se l’iscrizione viene modificata (ad es. cambiamento di indirizzo). Si parla di modifica quando i dati dell’iscrizione vengono aggiornati ma il numero E.164 rimane invariato e attivo presso lo stesso fornitore del servizio telefonico pubblico.
2.2 Messa a disposizione dei dati elenco
Conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LTC [1] e in base all’articolo 11 OST [2], i fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto i dati elenco dei propri clienti:
che hanno scelto di figurare negli elenchi pubblicati o comunque non si sono opposti all’iscrizione;
che non desiderano figurare negli elenchi pubblicati, ma che tuttavia acconsentono ad essere contattati tramite un servizio di collegamento. A questo scopo, i fornitori del servizio telefonico pubblico devono conformarsi ai protocolli menzionati ai numeri 2.2.1 e 2.2.2. L’accesso online e la trasmissione dei dati in blocco via Internet devono avvenire in modo codificato e protetto (ad es. tramite SSL, per l’HTTPS, o SSH). L’utilizzo del linguaggio XML implica una definizione chiara e precisa dei dati trasferiti all’interfaccia fra fornitori e terzi. Sarebbe opportuno che i fornitori di servizi di telecomunicazione e le aziende interessate elaborassero in comune tale DTD. Nella seguente tabella figurano i campi da definire attraverso il linguaggio XML: Attributo: Tag XML: Descrizione: Numero E.164 E164number Cfr. numero 2.1.1 Cognome / ragione sociale Name Cfr. numero 2.1.2 Nome Firstname Cfr. numero 2.1.2 Via Street Cfr. numero 2.1.3 Numero Streetnumber Cfr. numero 2.1.3 NAP Postcode Cfr. numero 2.1.3 Località Locality Cfr. numero 2.1.3
Cantone Canton Cfr. numero 2.1.3 Simbolo «nessuna pubblicità!» Noadvertisingflag Cfr. numero 2.1.4 Tariffa Tariff Cfr. numero 2.1.5 Identificatore di record Dataset Cfr. numero 2.1.6.1 Genere di servizio Servicetypeset Cfr. numero 2.1.6.2 Origine dei dati Tsp Cfr. numero 2.1.6.3 Parametro di confidenzialità Privacy Cfr. numero 2.1.6.4 Genere di trattamento Processing Cfr. numero 2.1.6.5 Tabella 1: Descrizione degli attributi da definire per l’utilizzo del linguaggio XML
2.2.1 Accesso online
Per accesso online ai dati elenco s’intende la possibilità di ricercare online una o più iscrizioni in base a precisi criteri di ricerca. L’accesso online ai dati elenco dev’essere possibile:
secondo i principi definiti nella raccomandazione UIT-T E.115 [6] e
secondo le specifiche del linguaggio XML/HTTP del W3C [7].
2.2.2 Trasmissione in blocco e aggiornamenti
Per trasmissione dei dati in blocco s’intende la fornitura in una volta sola di tutti o parte dei dati elenco. Il criterio di selezione nella parziale messa a disposizione dei dati elenco può basarsi sul numero di avviamento postale e/o sul Cantone, nonché sul simbolo «nessuna pubblicità!». Una volta effettuata la trasmissione in blocco, tali dati devono poter essere aggiornati quotidianamente o a intervalli più lunghi, ma non superiori a 6 mesi dopo la trasmissione in blocco o l’ultimo aggiornamento. La trasmissione dei dati in blocco e il loro aggiornamento periodico devono essere possibili:
per mezzo del protocollo di trasferimento dati FTP (RFC 959) dell’IAB [8] e
secondo le specifiche del linguaggio XML/HTTP del W3C [7]. Osservazione: Il formato dei dati trasferiti tramite FTP deve corrispondere a quello definito per il linguaggio XML (tabella 1 numero 2.2).
2.3 Trasferimento degli obblighi legali
I fornitori del servizio telefonico pubblico che, in virtù dell’articolo 21 capoverso 5 LTC [1], si avvalgono della collaborazione di terzi allo scopo di adempiere i loro obblighi, devono garantire il rispetto del diritto applicabile e in particolar modo delle presenti prescrizioni.
Biel/Bienne, il 18 novembre 2020
Bernard Maissen Direttore