FF 1999 4432
Legge federale sulla circolazione stradale (Registro dei veicoli e dei detentori nonché delle misure amministrative contro i conducenti dei veicoli)
Termine di referendum: 7 ottobre 1999
Legge federale sulla circolazione stradale (Registro dei veicoli e dei detentori nonché delle misure amministrative contro i conducenti di veicoli)
Modifica del 18 giugno 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta:
I La legge federale sulla circolazione stradale2 è modificata come segue:
Art. 104 cpv. 2 e 3 2 Gli organi di polizia comunicano all’Ufficio federale di statistica, in forma anonimizzata, per scritto o per via elettronica, gli incidenti della circolazione stradale che hanno registrato. L’Ufficio federale di statistica rileva i dati per scopi statistici. Per il rimanente è applicabile la legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale. 3 Abrogato
Art. 104a Registro dei vei- 1 La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un regicoli e dei detentori di veicoli stro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS). Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti: a. controllo dell’ammissione alla circolazione, dell’assicurazione dei veicoli, dello sdoganamento e dell’imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli autoveicoli; b. allestimento della statistica dei veicoli; c. identificazione del detentore e ricerca;
Legge federale sulla circolazione stradale
c. la procedura di notifica; d. la rettifica dei dati; e. l’organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati; f. la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati. 7 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all’utilizzazione del registro.
Art. 104b Registro delle 1 L’ufficio federale competente in materia di circolazione stradale gemisure amministrative stisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato delle misure amministrative (ADMAS). 2 Il registro ADMAS serve all’adempimento dei compiti legali seguenti: a. rilascio di licenze d’allievo conducente, di licenze di condurre e di licenze per maestri conducenti; b. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli; c. allestimento della statistica delle misure amministrative. 3 Il registro ADMAS comprende tutte le misure amministrative decise da autorità svizzere, come anche da autorità straniere contro persone domiciliate in Svizzera: a. rifiuto e revoca di licenze e permessi; b. divieto di circolare; c. divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da autorità straniere; d. divieto di far uso della licenza di condurre straniera; e. ammonimenti; f. esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale; g. oneri imposti; h. nuovo esame di conducente; i. partecipazione a corsi d’educazione stradale come formazione complementare; j. revoca o modifica delle misure ai sensi delle lettere a-i.
Legge federale sulla circolazione stradale
4 Oltre all’ufficio federale competente in materia di circolazione stradale, le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze trattano dati personali contenuti nel registro ADMAS. 5 Nell’ambito di procedure per il giudizio delle infrazioni in materia di circolazione stradale, le autorità preposte al perseguimento penale e quelle giudiziarie possono consultare il registro ADMAS mediante procedura di richiamo. 6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la procedura di notifica; d. la rettifica dei dati; e. l’organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati; f. la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati. 7 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all’utilizzazione del registro.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999 Consiglio nazionale, 18 giugno 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 29 giugno 19996 Termine di referendum: 7 ottobre 1999
6 FF 1999 4432