FF 1999 5402
Legge federale concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Disegno Allegato 3
Legge federale concernente l’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta:
I I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1 Legge sulla circolazione stradale2
Art. 9 Dimensioni 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso e peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell’economia e dell’ambiente e tiene conto delle normative internazionali. Parallelamente all’ammontare delle tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico combinato. 2 Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli. 3 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per quelli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze. 4 Rimane riservata ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell’altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.
5402 1999-4594
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
2 Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di
trasportatore su strada3
Art. 11 cpv. 1 1 La capacità finanziaria di un’impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un determinato importo. Tale importo è calcolato in funzione del numero dei veicoli.
Art. 12 cpv. 2-6 2 Il Consiglio federale designa l’autorità incaricata dell’organizzazione dell’esame e stabilisce le materie d’esame. Esso può affidare l’organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell’Ufficio federale responsabile della formazione professionale. 3 Le associazioni incaricate di organizzare l’esame devono elaborare un regolamento d’esame e sottoporlo per approvazione alle autorità federali competenti. Questo regolamento disciplina in particolare la composizione della commissione d’esame, la procedura d’iscrizione, la materia d’esame, il genere e la durata dell’esame nelle singole discipline, l’assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell’esame. 4 L’Ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certificati di capacità ed i diplomi che dispensano i titolari dall’esame per determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma. 5 Le persone che dimostrano di possedere un’esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un’impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato. 6 Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall’esame.
Art. 13 Revoca dell’autorizzazione 1 L’Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell’autorizzazione. 2 Revoca l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.
Art. 14 cpv. 1 1 Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l’impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l’Ufficio federale può prolungare il termine al massimo di sei mesi.
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Art. 23 cpv. 2 (nuovo) 2 Dall’entrata in vigore dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, il trasporto internazionale di viaggiatori e merci è subordinato a tale autorizzazione.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.