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Decreto federale sull'involucro finanziario per il promovimento del trasporto combinato

BBl 1999 6488 · Foglio federale

Del 31 ago 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/1999-6488/it/decreto-federale-sull-involucro-finanziario-per-il-promovimento-del-trasporto-combinato

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

FF 1999 5437

Decreto federale sull'involucro finanziario per il promovimento del trasporto combinato

Disegno Allegato 9

Decreto federale sull’involucro finanziario per il promovimento del trasporto combinato

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta:

Art. 1 Per il promovimento del trasporto combinato, è autorizzato un involucro finanziario di 2850 milioni di franchi al massimo per gli anni 2000-2010.

Art. 2 Il presente decreto non è di obbligatorietà generale e non sottostà al referendum.

1 FF 1999 5092