FF 1999 7501
Legge federale concernente adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale
Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Legge federale concernente adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19991, decreta:
I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1 Legge federale sulla procedura amministrativa2
Ingresso ... visto l’articolo 103 della Costituzione federale3; ...
Art. 72 lett. d Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni: d. delle ultime istanze cantonali.
Art. 73 Abrogato
Art. 79 cpv. 1 1 Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all’Assemblea federale se una legge federale lo prevede.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Adeguamenti procedurali. LF
2 Legge federale sull’organizzazione giudiziaria4
Ingresso ... visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale5; ...
Art. 87 Ricorso contro 1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudecisioni pregiudiziali e inci- diziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione dentali notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente. 2 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile. 3 Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.
Art. 100 cpv. 1 lett. d n. 5
1 Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:
d. in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile: 5. le decisioni concernenti la gratuità dell’equipaggiamento dei militari.
Art. 102 lett. c Abrogata
Art. 154 c. Eccezioni in In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindemateria di con- re, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e testazioni di di- dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né ritto pubblico esiste un interesse pecuniario.
4 RS 173.110 5 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Adeguamenti procedurali. LF
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19996 Termine di referendum: 3 febbraio 2000
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