FF 1999 7540
Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)
Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 19991, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Ingresso ... visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3; ...
Art. 49 cpv. 2 2 I fondi d’investimento con possesso fondiario diretto giusta l’articolo 36 capoverso 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 19944 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.
Art. 72 L’imposta sull’utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento dell’utile netto.
Art. 207 cpv. 3 e 4 3 La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003. 4 Se l’azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell’im-
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 951.31
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LF sull’imposta federale diretta
mobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l’imposta sull’utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all’azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l’imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall’azionista è ridotta nella stessa proporzione.
II La legge federale del 13 ottobre 19655 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Ingresso ... visto l’articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale6; ...
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
b. i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
III 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19997 Termine di referendum: 3 febbraio 2000
5 RS 642.21 6 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 7 FF 1999 7540